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Estensione Super Green Pass e modalità quarantena

Cervignano del Friuli, 8 gennaio 2022

Oggetto: Novità in merito al Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro.

La presente per comunicare che, in data 31.12.2021, è entrato in vigore il DL 30.12.2021 n. 229 e, in data 10.01.2022, è entrato in vigore il DL 07.01.2022 n. 1.

Di seguito vengono riportate le novità di maggior rilievo entrate in vigore con i citati Decreti Legge, novità che integrano le esistenti previsioni normative in materia Covid 19.

• L’art. 1 del DL 33/2020, così come modificato dal DL 30.12.2021 n. 229, prevede quanto segue:
La misura della quarantena precauzionale (di cui al comma 7) non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. A tali soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto…omissis…
Con circolare del Ministero della salute (di data 30.12.2021) sono definite le modalità attuative della quarantena (commi 6 e 7 del DL. 33 del 2020) …omissis… La cessazione della quarantena (commi 6 e 7) o dell’auto-sorveglianza (comma 7-bis) consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

• Il DL 07.01.2022 n.1 prevede, tra gli altri, quanto segue.
L’estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni, salvo non sussista accertato pericolo per la salute.
L’estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro. Dal 15 febbraio 2022 ai lavoratori pubblici e privati ultracinquantenni (così come meglio individuati dall’art. 1 del DL 1/22) si applica l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater del DL 44/2021 convertito con la L 76/2021, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale. Tali soggetti devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, cioè di a) avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della terza dose (booster); b) avvenuta guarigione da COVID-19; c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Permangono sostanzialmente i precedenti obblighi a carico del datore di lavoro, tra i quali:
1. verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 (estensione dell’obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni) per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021 (es. mediante l’app Verifica C19…).
2. I lavoratori nel caso in cui comunichino di essere sprovvisti di certificazione verde o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della detta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021. È vietato l’accesso dei lavoratori sprovvisti di certificazione verde ai luoghi di lavoro.

L’art. 9 bis, così come modificato dal DL 1/22, prevede, tra gli altri, che l’accesso ai servizi alla persona, a partire dal 20.01.2022, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle Certificazioni Verdi di cui all’art. 9 co 2 (Green Pass Base e Rafforzato).

MODALITA’ DI QUARANTENA

La circolare del 30.12.2021 del Ministero della Salute ha previsto quanto segue in merito alle modalità di effettuazione della quarantena:

Modalità

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) Soggetti asintomatici che:

  • abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni all’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
    E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

4) Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Per contatto a BASSO RISCHIO, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:


-una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
-una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
-tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
-un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Isolamento


Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.