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Sicurezza

Decreto Legge 02/03/2024 n.19 – Novità in materia di salute e sicurezza (PATENTE A PUNTI)

Il nuovo Decreto-Legge n.19/2024, nell’articolo 29 comma 19 incluso nel Capo VIII intitolato “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”, introduce modifiche significative al Decreto Legislativo n. 81/08 che interessano principalmente tre articoli:

  • Articolo 27: modifiche al “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” che prevedono l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione denominato “patente a punti” o “patente a crediti“.
  • Articolo 90: modifiche che riguardano gli obblighi del committente e del responsabile dei lavori, prevedendo l’obbligatorietà di trasmettere alla pubblica amministrazione una dichiarazione attestante la verifica del possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo. In caso di mancata verifica o mancata trasmissione della dichiarazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
  • Articolo 157: modifiche che riguardano le sanzioni applicabili in caso di violazioni relative al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

A partire dal 1° ottobre 2024, è prevista l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi chiamato “patente a punti” o “patente a crediti”. Questa patente sarà obbligatoria per coloro che desiderano lavorare nei cantieri edili.

Per ottenere la patente il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo devono possedere:

  • l’iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato,
  • l’adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08,
  • l’adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08,
  • il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC),
  • il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR),
  • il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente viene rilasciata in formato digitale dalla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) territorialmente competente con 30 crediti iniziali e le imprese e i lavoratori autonomi in possesso della patente potranno operare nei cantieri temporanei o mobili sempre che nella stessa ci sia un punteggio non inferiore a 15 crediti.

La decurtazione dei punti può avvenire nei seguenti casi:

  • accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/08: 10 crediti,
  • accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: 7 crediti,
  • provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3, comma 3 e seguenti del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002 n. 73 in materia di lavoro irregolare: 5 crediti,
  • riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
  • la morte: 20 crediti,
  • l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti,
  • l’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni: 10 crediti.

Inoltre, nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.

La reintegrazione dei punti nella patente a crediti può avvenire dopo che il soggetto interessato ha frequentato i corsi previsti dall’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ogni corso consente di guadagnare 5 crediti, fino a un massimo di 15. Dopo 2 anni dalla notifica del provvedimento che ha ridotto i punti e previa frequentazione di uno dei corsi, la patente può essere incrementata di 1 credito per ogni anno successivo al secondo, fino a un massimo di 10 crediti. Questo avviene a condizione che l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato coinvolto in ulteriori violazioni che abbiano comportato una decurtazione dei punti. Inoltre, è previsto un incremento di 5 crediti per le imprese che adottano i modelli di organizzazione e gestione definiti dall’articolo 30 del D.Lgs. 81/08.

Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il Decreto-Legge introduce anche l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente a punti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto. Nel caso in cui l’impresa sia in possesso della qualificazione SOA, per il committente o il responsabile dei lavori dovrà accertarsi del possesso dell’attestato SOA che esonera l’impresa dall’avere la patente a punti.

Tra i documenti che il committente o il responsabile dei lavori devono trasmettere all’amministrazione concedente, è richiesta, perciò, anche la dichiarazione di verifica che l’impresa o il lavoratore autonomo siano in possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA.

Nel caso in cui si verifichi una violazione durante la verifica della patente a punti dell’impresa o del lavoratore autonomo, oppure nel caso in cui non venga trasmessa la dichiarazione di aver effettuato tale verifica all’amministrazione concedente, il committente o il responsabile dei lavori sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da 711,92 a 2.562,91 euro.

Oltre al tema della patente a punti, il nuovo Decreto-Legge con l’art.29 commi 7-9 introduce una “Lista di conformità INL” che esonera le aziende da ulteriori controlli dell’Ispettorato del Lavoro per un periodo di 12 mesi.

Questa “attestazione di conformità” verrebbe rilasciata dall’INL nel caso in cui i suoi accertamenti non evidenziassero violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le aziende che ottengono questa attestazione vengono iscritte nell’apposita “Lista di conformità” e godono di una moratoria dai controlli INL per 12 mesi.

Il comma 8 esclude da questa moratoria solo le verifiche specifiche in materia di salute e sicurezza, eventuali richieste di intervento e indagini disposte dalla Procura.

L’istituzione di questo meccanismo configura un cambio di approccio dell’INL, finora improntato alla verifica puntuale del rispetto delle norme, verso una logica di autocertificazione e accreditamento periodico delle aziende.

Infine, il nuovo Decreto introduce un sistema “dualistico” di vigilanza  con l’art. 13 del D.Lgs. 81/2008 a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 215/2021.

Mentre il testo originario prevedeva la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dovesse essere svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il nuovo testo vede la duplicazione dell’organo di vigilanza, con le ASL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che si affiancano con competenze parallele: l’unico attore realmente considerato per la vigilanza in materia di salute e sicurezza diventa l’INL, mentre le ASL si prevede assumano esclusivamente il compito di comunicare all’Ispettorato eventuali situazioni meritevoli di provvedimenti.

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NOVITA’ FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIISOCIANATI

Ad agosto 2020, con la pubblicazione della modifica del Regolamento Europeo REACH (entrato in vigore nel 2006), è stata introdotta la Restrizione n.74, relativa all’utilizzo dei diisocianati.

I diisocianati sono un gruppo di sostanze o composti chimici che possono creare problemi di salute a coloro che li utilizzano. Infatti, si tratta di sostanze classificate come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e della pelle di categoria 1.

I diisocianati sono presenti in molti prodotti come componenti chimici di base, per esempio nelle schiume poliuretaniche, nei sigillanti, negli adesivi e rivestimenti, nonché nei prodotti compositi e vernici.

La restrizione sopra menzionata ha introdotto due principali provvedimenti:

  • tutti i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati, sia in ambito professionale che industriale, sono obbligati a frequentare un corso di formazione entro il 24 agosto 2023.
  • non sarà più possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o miscele per usi industriali e professionali, a meno che la concentrazione di diisocianati all’interno del prodotto sia inferiore allo 0,1% in peso o, se superiore, il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga delle informazioni sui requisiti di utilizzo e che sull’imballaggio figuri la dicitura “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Dal 24 agosto 2023, quindi, i diisocianati potranno essere utilizzati come sostanze in purezza o in miscele contenenti una concentrazione maggiore o uguale allo 0,1% in peso, a condizione che l’utilizzatore abbia svolto anticipatamente e correttamente un corso di formazione sull’uso sicuro dei diisocianati stessi.

Questo corso – OBBLIGATORIO –  fa sì che ogni lavoratore che maneggia i diisocianati abbia le conoscenze adeguate dei pericoli e rischi legati al loro utilizzo e non solo un’esperienza appropriata del loro impiego, soprattutto una preparazione alla prevenzione e gestione dei danni. La formazione ha validità 5 anni.

In base all’attività svolta sono previsti 3 livelli di formazione: GENERALE, INTERMEDIA, AVANZATA.

Livello Generale (2 ore)

Prevista per tutti gli usi industriali e professionali

Livello intermedio (4 ore)

Per gli utilizzatori che fanno uso dei diisocianati in una delle seguenti modalità:

Manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);

Applicazione a spruzzo in cabina ventilata;

Applicazione con rullo;

Applicazione con pennello;

Applicazione per immersione o colata;

Trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;

Pulitura e rifiuti;

Qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;

Livello Avanzato (5 ore)

Manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);

Applicazioni per fonderie;

Manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;

Manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);

Applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);

Qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

Il nostro studio sta provvedendo ad organizzare, salvo casi eccezionali dovute alle specifiche modalità di lavoro dei clienti, corsi per il livello intermedio da 4 ore.  

I corsi potranno tenersi in presenza oppure via videoconferenza zoom. In quest’ultimo caso, ciascun partecipante dovrà essere dotato di computer in grado di collegarsi alla rete e di webcam che dovrà essere tenuta accesa per l’intera durata della formazione.

Di seguito, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti interessati alla normativa:

– schiuma poliuretanica

– colla poliuretanica

– adesivo poliuretanico

– indurenti (es. Hardtop, Hardener)

– bicomponenti per vernici

– catalizzatori poliuretanici

Stiamo organizzando i corsi obbligatori di cui sopra.

Se interessati è possibile contattarci per procedere con l’iscrizione.

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Sicurezza Corsi Formazione

Modifiche al D.Lgs 81/2008 a seguito del DECRETO LAVORO 2023

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 4 maggio 2023 il Decreto Legge n. 48 del 04.05.2023 recante le Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

Tale Decreto legge tratta anche alcuni aspetti relativi alla Salute e Sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di lavoro che vengono di seguito sintetizzate:

  • istituzione dell’obbligo per i Datori di Lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
  • previsione dell’obbligo di Formazione Specifica in capo al Datore di Lavoro per l’utilizzo di attrezzature di lavoro per le attività professionali (con le relative sanzioni in caso di inosservanza);
  • l’estensione ai lavoratori autonomi di determinate misure di tutela previste nei cantieri;
  • viene istituito il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative;
  • sono state modificate alcune norme relative alla condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza.

Per maggiore chiarezza espositiva viene allegato un prospetto relativo alle principali modifiche del D.lgs 81/2008.

MODIFICHE AL D.LGS 81/2008

  • In merito alla sorveglianza sanitaria:
  • il datore di lavoro deve:
    • nominare il medico se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D.Lgs.81, all’art. 41
  • Il Medico Competente deve:
    • ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera e), e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità (regolato all’art. 41 comm2 lettera a);
    • indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.
art. 18 comma 1 lettera a)Il datore di lavoro (e i dirigenti) devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.  
articolo 25 comma 1-bis)  lettera e-bis) e lettera n bis)Il medico competente: omissis e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;» omissis n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
  • Imprese familiari e lavoratori autonomi
  • Lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare sono chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV (CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI)[1].
Il DL 48/2023 modifica l’articolo 21, comma 1, lettera a)I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV
  • Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
  • L’articolo 37 comma 2 era stato modificato con la Legge 215 del 17.12.2021 con la previsione di un nuovo Accordo per la Formazione che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 giugno 2022. Ad oggi tale Accordo non è stato ancora emanato.
  • Con il nuovo Decreto Lavoro 2023, tale Accordo, quando uscirà, dovrà, oltre ad individuare contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione) anche prevedere il monitoraggio dell’efficacia del nuovo Accordo di formazione, sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti.
Art. 37 comma 2 lettera b-bis)La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;
  • ATTREZZATURE di lavoro e obblighi del datore di lavoro
  • E’ stato sostituito il comma 12 dell’art. 71 relativo agli obblighi del datore di lavoro rispetto all’apprestamento delle attrezzature di lavoro. In particolare, è stato eliminato il precedente richiamo alla possibilità per ASL e ISPESL (ora INAIL) di avvalersi dei soggetti pubblici e privati per l’effettuazione delle verifiche periodiche (regolate al comma 11 del medesimo art.71)
art. 71 comma 1212. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;
  • ATTREZZATURE – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
  • Il richiamo alla dichiarazione non è più solo a carico del datore di lavoro ma anche del semplice soggetto che prenda a noleggio. Tale dichiarazione deve sempre attestare l’avvenuta formazione e ora anche l’addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature.
l’art.72, comma 2 secondo periodo2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.
  • ATTREZZATURE – Informazione, formazione e addestramento
  • In merito agli obblighi del datore di lavoro in materia di Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (regolate in art.71 comma 7), è stato aggiunto l’obbligo di formazione e addestramento specifico anche in capo al datore di lavoro che utilizzi egli stesso le attrezzature.
l’art.73, comma 4bis4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
  • SANZIONI a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
  • In caso di mancato rispetto delle indicazioni dell’articolo 71 in materia di attrezzature il DL Lavoro aggiunge il richiamo al nuovo comma 4-bis che impone l’obbligo formativo e addestrativo anche in capo al datore di lavoro che utilizzi attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari.
art. 87, comma 2, lettera c)Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione: omissis c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;

[1] Le Opere provvisionali sono disciplinate all’Articolo 112 – Idoneità delle opere provvisionali

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Sicurezza 231 Corsi

Registrazione dell’avvenuto addestramento ex art. 37 D.Lgs 81/2008

Come noto, con la Legge n. 215 del 17.12.2021, sono state emanate specifiche norme riguardanti anche la sicurezza sul lavoro.

Più nel dettaglio, tra i vari interventi posti in essere, è stato modificato l’art. 37 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 che prevede che l’addestramento:

  • deve essere effettuato da una persona esperta e sul luogo di lavoro;
  • consisterà nella prova pratica, per l’uso corretto ed in sicurezza delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
  • consisterà, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

Tutti gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati su un apposito registro anche informatizzato”.

Tale obbligo si applica in occasione

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

L’inadempimento a tali obblighi configura reato e le relative omissioni sono punite come segue:

Mancato addestramento sulle attrezzature o macchine (art. 71 c. 7):arresto da tre a sei mesi o ammenda da €3.071,27 a €7.862,44
Mancato addestramento sui DPI (art. 77 c. 5)arresto da tre a sei mesi o ammenda da €3.071,27 a €7.862,44
Mancato addestramento sulle sostanze chimiche pericolose (art. 227 c. 2)arresto fino a sei mesi o ammenda da €2.457,02 a €4.914,03
Mancato adempimento del punto 3 dell’Allegato I; mancata formazione ed addestramentosospensione dell’attività del lavoratore fino al completamento dell’addestramento oltre a €300,00 per ciascun lavoratore interessato

Si allega alla presente In un fac-simile che potrà essere utilizzato direttamente per documentare tali attività.

Allegati:

VERBALE DI ADDESTRAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08

Nome e cognome del Lavoratore:
Mansione:Reparto:
L’addestramento specifico teorico-pratico, con riguardo alla salute e sicurezza sul lavoro, è avvenuto in occasione:  della costituzione rapporto di lavoro o inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro;  del trasferimento o cambio mansione;  dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose
Addestramento effettuato mediante affiancamento da parte della seguente persona esperta sul luogo di lavoro: Fornitore: (indicare ditta e nominativo): _________________________  Lavoratore Esperto (nome e cognome): _________________________  Preposto: (nome e cognome): _________________________________  Altro: ____________________________________________________
L’addestramento è consistito nella prova pratica per l’uso corretto ed in sicurezza delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza, con particolare riferimento a:   Utilizzo della Attrezzatura – macchina – Impianto _____________________________________________   Utilizzo delle sostanze chimiche pericolose __________________________________________________   Utilizzo DPC e/o DPI di terza categoria/ otoprotettori __________________________________________   Svolgimento delle operazioni (procedure) di__________________________________________________   Altro (specificare) ______________________________________________________________________  
          Informazioni ed istruzioni fornite al lavoratore nel corso dell’addestramento:       Istruzioni  Schede di sicurezza (sostanze chimiche;…):____________________ Presidi di sicurezza presenti sulle attrezzature (allarmi; interruttori;…) Segnaletica di salute, sicurezza e emergenza:___________________ Utilizzo corretto ed in sicurezza delle attrezzature fornite Istruzioni specifiche (specificare di seguito): ___________________ __________________________________________________________  
    Dispositivi di protezioneRischi correlati ai DPI forniti. DPI in dotazione: _________________________________________  Procedura di richiesta di sostituzione/integrazione dei DPI  e adeguata  degli stessi:________________________________________________ Modalità di utilizzo dei DPI:________________________________ __________________________________________________________  
L’addestramento è iniziato    in data_____________ e                             è terminato in data_____________ per un totale di ore_____________
VALUTAZIONE La persona esperta che ha svolto l’addestramento / il Preposto, all’esito dell’addestramento consistito nella prova pratica nonché nell’esercitazione applicata, hanno ritenuto che il lavoratore, rispetto allo svolgimento della mansione oggetto dell’addestramento, sia:  idoneo  non idoneo  
Osservazioni _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________  
Luogo e Data:
Persona Esperta addestratore (nome, cognome, firma) __________________  Preposto (nome, cognome, firma) ____________________Lavoratore (nome, cognome, firma) ____________________Datore di Lavoro (Timbro e firma) ____________________

REGISTRO ADDESTRAMENTO

Datore di lavoro:_______________

Lavoratore addestratoPersona esperta che ha proceduto all’addestramentoAddestramento iniziato in dataAddestramento concluso in dataPer un totale di oreAttività svoltaNote
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
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Privacy Sicurezza

Rientro al lavoro: modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

in data 31.12.2022, è stata emanata la Circolare del Ministero della Salute n.51961.

Tale Circolare riduce la durata dell’isolamento in caso di malattia semplificando le modalità di conclusione e modifica le modalità di autosorveglianza, in caso di contatti stretti con un soggetto confermato positivo al Covid 19.

Più nel dettaglio,

l’isolamento di 5 giorni è previsto:

  • per le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS- CoV-2 (purché senza sintomi da almeno 2 giorni); per terminare l’isolamento non è necessario effettuare alcun test antigenico o molecolare; l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni se si rimane sempre asintomatici, ma in questo caso è necessario un test molecolare o antigenico negativo effettuato presso una struttura sanitaria o in farmacia;
  • per i soggetti che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei sette giorni precedenti all’accertamento della positività, se asintomatici da almeno due giorni, ma per loro è necessario un test antigenico o molecolare negativo.

È obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

L’autosorveglianza di 5 giorni è prevista:

  • –per coloro che hanno avuto contatti stretti con persone positive al COVID19; tali soggetti hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 in ambienti chiusi e in occasioni di assembramento.

La circolare del Ministero della Salute regola anche l’isolamento e l’autosorveglianza per gli operatori sanitari.

Nuove regole per il rientro dei lavoratori dopo malattia da Covid 19

  • Non vi è più l’obbligo di avere un test negativo per uscire dall’isolamento per chi sia affetto da Covid 19 (cfr art. 7-quater L. 199 del 30 dicembre 2022 che ha modificato l’art. 4 del D.Lgs. n. 24/2022).
  • Per il rientro del lavoratore dopo il contagio da Covid 19 sono, pertanto, previsti 5 giorni di isolamento con rientro al lavoro senza test negativo, ma con autosorveglianza con mascherina FFP2[1].

[1] Tale modifica aggiorna anche la previsione contenuta nel Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro di data 30.06.2022che rinvia al D.Lgs n. 24/2022

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Sicurezza

Riunione 4 novembre 2022. Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro di data 30.06.2022.

A seguito della riunione del 4 novembre 2022 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e i Rappresentanti delle Parti Sociali, non è stata decisa alcuna proroga ufficiale del Protocollo condiviso dd. 30.06.2022 (proroga eventuale che avrebbe dovuto pervenire entro il termine del 31.10.2022, data prevista per una possibile rivisitazione dei contenuti da parte di Governo e Parti Sociali, nel caso in cui fossero intervenute modifiche al quadro epidemiologico).

D’altro canto, però, non è nemmeno pervenuta alcuna conferma della scadenza delle misure contenute in tale Protocollo Condiviso né delle leggi che ne giustificano l’adozione, nel rispetto del principio di massima precauzione contenuto nell’art. 2087 cc.

Per chiarire, tra le “leggi che ne giustificano l’adozione”, l’art. 29 bis della Legge n. 40/2020 di conversione del DL 8 aprile 2020 stabilisce che “…ai  fini  della  tutela  contro  il  rischio  di  contagio  da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice  civile  mediante  l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per  il contrasto  e  il  contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro,  sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le  parti  sociali,  e  successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee  guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, nonché’ mediante l’adozione e il mantenimento  delle  misure  ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale…”.

Pertanto, in via cautelativa, è opportuno continuare ad applicare tali misure contenute nel Protocollo Condiviso dd. 30.06.2022, anche in assenza di una specifica e puntuale conferma della proroga del Protocollo Condiviso, in attesa di una presa di posizione precisa da parte dell’attuale Governo.

Nelle more, alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo importante sottolineare alcuni aspetti della vicenda:

•             Con la fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, è cessato l’obbligo di mantenere il Protocollo per l’esercizio delle attività di impresa e pertanto il Protocollo nella versione 30 giugno 2022 mantiene la caratteristica di volontarietà nel rispetto del principio di precauzione richiamato dall’art 2087 del C.C. e in accordo con la norma di tutela il datore di lavoro, contenuta nell’art. 29-bis introdotto dalla L. n. 40/2020.

•             Da segnalare anche la recente pronuncia della Corte Costituzionale con Sentenza n. 127 del 26 maggio 2022 che ha definito il COVID come virus ubiquitario, “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, quali siano lo stile di vita e le condizioni personali e sociali. Innanzi a tali presupposti, la misura predisposta dal legislatore concerne quindi una vasta ed indeterminata platea di persone”.

•             Secondo tale interpretazione, la qualificazione del COVID come evento infortunistico correlabile all’ambiente di lavoro potrebbe essere ritenuta superata. Il virus SARS-CoV- 2/COVID-19, pertanto, rappresenterebbe un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Infatti, il Protocollo Condiviso dd. 30.06.2022 contiene misure che seguono la logica della precauzione ed attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

•             Il Protocollo 30 giugno 2022 è, pertanto, da considerarsi una linea guida sulla base della quale le aziende devono aggiornare i propri protocolli, da integrare con altre eventuali misure equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, tenuto anche conto della valutazione congiunta del R.S.P.P. e del M.C.

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Protocollo condiviso dd. 30.06.2022 di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro

In data 30.06.2022 è stato siglato il Protocollo di cui sopra che rimarrà in vigore sino al 31.10.2022.

Di seguito vengono riportate le novità di maggior rilievo che integrano le esistenti previsioni normative in materia Covid 19.

Va da sé che, pur essendo venuto meno l’obbligo delle mascherine per i lavoratori nei luoghi di lavoro in determinate circostanze e ricorrendone i presupposti di legge, ciascun datore di lavoro potrà valutare nella propria azienda l’opportunità di dare attuazione a specifiche disposizioni migliorative a tutela della salute ed al fine di prevenire o limitare il contagio.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

                                                                                                                                                             Adriaflor S.r.l.


SINTESI DELLE NOVITA’ DI MAGGIOR RILIEVO INTRODOTTE IN DATA 30.06.2022 RELATIVE AL

PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

1. INFORMAZIONE

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

– la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);

– l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;

– l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il datore di lavoro fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

2. MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

3. GESTIONE DEGLI APPALTI

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.

L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Fermi gli obblighi di legge già previsti (D.L. 52/2021 D.L. 68/2022,…), l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della

prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.

Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).

Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Fermo quanto previsto dalla normativa vigente (D.L 24/2022), nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.

La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV2/COVID-19.

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del D.L. 34/2020 e s.m.i., la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022, ai fini della tutela dei lavoratori fragili.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

11. LAVORO AGILE

Le Parti sociali auspicano che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020 e s.m.i.

12. LAVORATORI FRAGILI

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili. Le Parti sociali auspicano che vengano prorogate ulteriormente le disposizioni in materia di tutele per i lavoratori fragili.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

Sono costituiti nelle aziende i Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

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Sicurezza

Estensione della validità del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali in data 06.04.2021

In data 04.04.2022 il governo ha ribadito la linea della prudenza prorogando la validità del Protocollo in oggetto di data 04.04.2021 sino al 30 giugno 2022.

In particolare, tra le varie misure prorogate contenute in tale Protocollo relativo ai luoghi di lavoro, si segnala l’uso obbligatorio delle mascherine “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto”.

Per maggiore chiarezza espositiva si riporta in allegato il testo integrale del Protocollo.

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto

e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19

negli ambienti di lavoro

__________

6 aprile 2021

Oggi, 6 aprile 2021, è stato sottoscritto – all’esito di un approfondito confronto in

videoconferenza – il presente “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo

confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma

1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in

relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra

organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del

Protocollo.

Premessa

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del

SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi

sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14

marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

Il presente Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati

dal Governo e, da ultimo, del dPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal

Ministero della salute. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare

le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-

2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni

che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata

attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la

sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Pertanto, le Parti convengono sul possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la

conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle

imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del

luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile o da remoto e agli

ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le Parti intendono favorire il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia

di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione

temporanea delle attività.

In questa prospettiva continueranno a risultare utili, per la rarefazione delle presenze

dentro i luoghi di lavoro, le misure straordinarie finora adottate dal Governo, in particolare

in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessità di aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 che

preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le

rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le

rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni

misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle

persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della

specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO

E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-

2/COVID-19

In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il

presente Protocollo condiviso ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate,

finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure

precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale

occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene,

quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni

del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del

virus SARS-CoV-2/COVID-19

e premesso che

il dPCM in data 2 marzo 2021 prevede misure restrittive nell’intero territorio nazionale,

specifiche per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID–19 e che per le attività di

produzione tali misure raccomandano:

• il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte

dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 (Lavoro agile) del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

nonché di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato dPCM 2 marzo

2021;

• che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile,

ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

• che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri

strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

• che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

• che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di

utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa,

protocolli e linee guida vigenti;

• che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche

utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

• che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e

commerciali rispettino i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-

19 negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del

COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti

sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della

diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20

marzo 2020;

e ritenuto, altresì, opportuno:

• garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per

le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza,

nonché per quelle non sospese;

• raccomandare, in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo

gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

• assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno

un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi

vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di

ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla

situazione emergenziale;

• favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e

sindacali;

si stabilisce che

le imprese adottano il presente Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei

propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri e applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate –

da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria

organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare

la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente

di lavoro.

1.INFORMAZIONE

• L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori

e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o

affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali,

appositi depliants informativi.

• In particolare, le informazioni riguardano

o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre

37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di

famiglia e l’autorità sanitaria;

o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o

di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di

pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio

o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in

cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di

famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di

lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di

sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti

corretti sul piano dell’igiene);

o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di

lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante

l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad

adeguata distanza dalle persone presenti.

L’azienda fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti

lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale

deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni

possibile forma di diffusione del contagio.

Laddove il presente Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta

salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti

di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di

diversa tipologia.

2.MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al

controllo della temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai

37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale

condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno

momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già

dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma

dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e

seguire le sue indicazioni.

• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso

in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve

avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato

acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario

a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati

personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita

anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la

prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e con riferimento alla base giuridica può essere indicata

l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 30, comma 1, lettera c), del

dPCM 2 marzo 2021 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello

stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo

organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda

che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non

devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte

dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al

COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali

da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore

comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati

positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi

febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga

da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2.

• Per questi casi si fa riferimento alla normativa di seguito richiamata e alle successive,

ulteriori disposizioni che potranno essere adottate in materia:

o agli articoli 14, comma 1, e 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

o all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

o all’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

o all’articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.

• La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19

avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del

Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I

lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo

dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in

struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

• Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente

colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive

specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di

lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente,

ove presente.

• Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di

contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui

all’Allegato IX al dPCM vigente.

2Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza

di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), si ricorda di prestare

attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento

dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i

dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Ad esempio, se

si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), occorre astenersi

dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla

provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle

specificità dei luoghi.

3.MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

• Per l’accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita,

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni

di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri

mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie

attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà

attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi

igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e

garantire una adeguata pulizia giornaliera.

• Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario

l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi

dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai

locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.

• Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, va garantita e

rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare

mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio

(distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).

• Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono

organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree

produttive.

• In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito

produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che

risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare

immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi

dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili

all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente

in materia di trattamento dei dati personali.

• L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa

informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i

lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel

perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4.PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

• L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con

la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

• Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali,

si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della

circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonché alla loro

ventilazione.

• Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere,

schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti

produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

• L’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute, può

organizzare, secondo le modalità ritenute più opportune, interventi

particolari/periodici di pulizia anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali.

• Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati

casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario

prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle

postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della citata circolare del Ministero

della salute 5443 del 22 febbraio 2020.

5.PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

• E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni

igieniche, in particolare per le mani.

• L’azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani.

• E’ favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le

indicazioni dell’OMS

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

• E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

• I detergenti per le mani, di cui sopra, devono essere accessibili a tutti i lavoratori

anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati

nel presente Protocollo di regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del

perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo

razionale – come peraltro sottolineato dall’Organizzazione mondiale della sanità

(OMS) – secondo la disciplina vigente.

• Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo

74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche”

di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato

dall’articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di

condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque

obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione

individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte

in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo

2021.

• Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di

lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle

diverse attività dell’azienda, si adotteranno DPI idonei.

7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE

FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli

spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali,

di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della

distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

• Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli

spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli

indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi

detergenti, dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8.ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO

AGILE E DA REMOTO, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

Con riferimento a quanto previsto dal dPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente

al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a

riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze

sindacali aziendali:

• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli

dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto;

• procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;

• assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con

l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e

riconoscibili;

• utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere

svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.

Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la

possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso

anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli

ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore)

generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della

retribuzione.

Nel caso in cui l’utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di

ferie arretrati e non ancora fruiti.

In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in

collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse

tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi

di destinazione.

Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva

ripresa delle attività, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la

necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e

alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro

e delle pause).

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione

degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi

aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o

attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo

transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale

riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere

individuate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di

lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero soluzioni analoghe.

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il

distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di

lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità degli orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali, anche in relazione agli spostamenti per

raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento

all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di

trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo

l’uso del mezzo privato o di navette.

9.GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile

contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

• Dove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi

locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

10.SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

• Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate

dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza,

dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno

essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o

dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e

areazione dei locali.

• Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,

anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono

consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021,

gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda

esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate

dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione

civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di

attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario,

nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti

normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del

rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di

prevenzione» pubblicato dall’INAIL. E’ comunque possibile, qualora

l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche

per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

11.GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

• Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura

corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali

quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà

procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello

degli altri presenti, dai locali; l’azienda procede immediatamente ad avvertire le

autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla

Regione o dal Ministero della salute.

• II lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato – ove già non

lo fosse – di mascherina chirurgica.

• L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali

“contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva

al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti

stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni

dell’Autorità sanitaria.

12.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire, rispettando le misure igieniche contenute

nelle indicazioni del Ministero della salute (cd. decalogo).

• La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di

carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del

contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può

fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria

deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste,

a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche

raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa

valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico

nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute

del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.

• Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST

nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di

contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

• Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai

sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili

secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della

salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel

rispetto della riservatezza.

• Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi

e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di

testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del

virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento

epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del

Ministero della salute dell’8 gennaio 2021.

• Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per

l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato

positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le

necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così

come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è

opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e

protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento

del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.

• La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19

avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo

dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC

effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n.

81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro

a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni

continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili

specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

13.AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

• È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole

contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle

rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

• Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni

sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito,

un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la

sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti

delle Parti sociali.

• Per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale

o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il

coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali

coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-

2/COVID-19.

* * * * *

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

Commissario Straordinario emergenza Covid

INAIL

CGIL

CISL

UIL

UGL

CONFSAL

CISAL

CONFINDUSTRIA

CONFAPI

CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia

CONFESERCENTI

CONFARTIGIANATO

CNA

CASARTIGIANI

ALLEANZA COOPERATIVE

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI

CIA

CONFSERVIZI

FEDERDISTRIBUZIONE

CONFPROFESSIONI

CONFIMI INDUSTRIA

CONFETRA

ADESIONI SUCCESSIVE

COPAGRI

UNIMPRESA

CLAAI

CSE