Categorie
Formazione Corsi News Sicurezza

Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008

Il giorno 17 aprile 2025 (atto n. 59/CSR), con l’intesa raggiunta nel corso della Conferenza Stato-Regioni, è stato definito un nuovo impianto organico e unificato per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dall’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 81 del 2008.

L’Accordo non ha ancora efficacia giuridica vincolante, in quanto il testo ufficiale entrerà in vigore esclusivamente a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora, gli Accordi previgenti continuano ad applicarsi integralmente.

L’Accordo che è stato raggiunto si rivolge a tutte le figure che hanno un ruolo nella sicurezza sul lavoro: lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro, anche quando questi ultimi ricoprono il ruolo di RSPP. Nell’Accordo vengono coinvolti anche gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione, i coordinatori per la sicurezza nei cantieri, coloro che operano in ambienti chiusi o potenzialmente inquinati e coloro che utilizzano attrezzature particolari per cui è richiesta una specifica abilitazione.

Una novità importante riguarda i soggetti che possono tenere i corsi di formazione: i docenti saranno tenuti a rispettare criteri più severi. Oltre ad essere accreditati, dovranno possedere anche esperienza pluriennale nel settore.

Ogni corso dovrà essere accompagnato da un progetto formativo ben definito che specifichi obiettivi, contenuti, metodi di insegnamento e criteri per valutare i risultati. Resta obbligatoria la prova finale – un test o un colloquio – a verifica delle conoscenze.

Il numero massimo di partecipanti ai corsi è stato abbassato a 30 persone, con un rapporto istruttore-allievo di 1 a 5 nelle attività pratiche.

La formazione potrà svolgersi in presenza, in videoconferenza sincrona, in e-learning (limitatamente ad alcuni corsi) o in modalità mista. In ogni caso, per ricevere l’attestato, sarà necessaria la partecipazione ad almeno il 90% delle ore previste.

La durata della formazione rimane invariata in riferimento alla formazione generale, che continua ad essere di 4 ore. Per la formazione specifica, le ore restano variabili in base al livello di rischio: 4, 8 o 12 ore.

L’Accordo stabilisce, inoltre, che i preposti saranno tenuti a seguire un corso di 12 ore, mentre per i dirigenti il corso base viene ridotto da 16 a 12 ore. I dirigenti che operano anche nei cantieri, saranno tenuti a seguire anche un modulo aggiuntivo di 6 ore.

I datori di lavoro saranno tenuti a seguire un percorso formativo di 16 ore eventualmente arricchito da un modulo specifico per coloro che operano nei cantieri.

L’Accordo stabilisce, inoltre, che coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o utilizzano attrezzature particolari debbano seguire corsi specifici, articolati in una parte teorica e una pratica e tali corsi devono essere svolti obbligatoriamente in presenza.

Allegato

LE NOVITÀ INTRODOTTE CON IL NUOVO ACCORDO STATO – REGIONI DEL 17 APRILE 2025

  1. I Soggetti Formatori

Il nuovo Accordo individua i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, distinguendoli in:

  • Istituzionali
  • Accreditati
  • Altri soggetti, tra i quali:
    • i Fondi Interprofessionali di settore, nel caso in cui da statuto si configurino come erogatori diretti di formazione;
    • Organismi Paritetici individuati dal comma 1 dell’art. 51 del D.Lg.s. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo;
    • le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’accordo prevede che potranno essere definiti requisiti minimi che tali associazioni dovranno possedere se si costituiranno anche come soggetti formatori.
    • Soggetti formatori Accreditati, oltre che in possesso dell’accreditamento regionale per la formazione, devono aver maturato almeno tre anni di esperienza documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza. Limitatamente ai corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti è invece sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, non anche l’esperienza triennale.

Al fine di consentire alle aziende di svolgere la formazione direttamente verso i propri dipendenti, il nuovo accordo sulla formazione prevede che i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione sulla sicurezza nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, rivestendo il ruolo di soggetto formatore.

In base alle nuove disposizioni introdotte dall’Accordo del 2025, ogni percorso formativo dovrà essere accompagnato da un progetto formativo, quale documento strutturato che descrive dettagliatamente l’intero iter di progettazione del corso e che dovrà contenere:

  1. I dettagli del percorso didattico, indicando gli obiettivi che si intendono raggiungere e i risultati attesi, la distribuzione oraria dei moduli o unità didattiche e i contenuti trattati in ciascuna sessione.
    1. Le modalità di realizzazione del corso, indicando le tecniche didattiche e la strategia educativa adottata, i materiali didattici utilizzati e le risorse a supporto, gli eventuali servizi di tutoraggio o accompagnamento degli utenti.
    1. Gli strumenti di monitoraggio e verifica, indicando i metodi per raccogliere feedback sull’efficacia del corso e le modalità e i criteri per le prove di verifica.

Modifiche alla capienza dei corsi: il limite è stato ridotto da 35 a 30 persone per corso, mentre nelle attività pratiche il rapporto istruttore/allievi rimane di 1:5.

Il nuovo Accordo stabilisce l’obbligo di tenere un registro delle presenze, che può essere redatto sia in formato cartaceo sia digitale.

Il nuovo Accordo prevede 4 modalità di erogazione della formazione:

  • in presenza fisica;
  • in videoconferenza sincrona;
  • in E-learning;
  • in modalità mista.

Per poter accedere alla verifica finale e ottenere l’attestato, ogni partecipante è tenuto a frequentare almeno il 90% del monte ore complessivo del corso.

L’attestato deve contenere, come requisiti minimi, le seguenti informazioni: denominazione dell’ente o soggetto che ha erogato la formazione; dati anagrafici del partecipante; tipologia del corso; modalità con cui è stato erogato il corso; firma del legale rappresentante del soggetto formatore o di un suo delegato, preferibilmente in formato digitale; luogo e data di rilascio dell’attestato.

Verbale delle verifiche finali: al termine di ogni corso, è necessario redigere e conservare un verbale relativo alle prove finali, anch’esso in formato cartaceo o elettronico. Questo documento deve contenere una serie di informazioni obbligatorie, tra cui i dati identificativi del soggetto che ha organizzato o erogato la formazione, le caratteristiche del corso con tipologia e durata dei moduli svolti, l’elenco dei partecipanti ammessi alla verifica finale con relativo esito, la data e il luogo in cui si è svolta la verifica, la firma del responsabile del progetto formativo e i risultati ufficiali delle prove. Se la valutazione finale prevede un colloquio, il verbale dovrà anche specificare gli argomenti affrontati durante l’esame.

  • Formazione generale e specifica

La formazione generale e la formazione specifica del lavoratore, in termini di contenuti e durata, rimangono sostanzialmente invariate rispetto a quanto indicato nel precedente Accordo.

Vengono pertanto mantenute le durate minime di 4 ore per la formazione generale e di:

  • 4 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio basso;
  • 8 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio medio;
  • 12 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio alto.

Le classi di rischio vengono identificate, in modo del tutto analogo a quanto previsto dall’Accordo del 21/12/2011, in base al codice ATECO a cui appartiene l’azienda.

Anche per i corsi di aggiornamento non vi sono variazioni, rimanendo invariata la periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.

La verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio:

  • Il test dovrà avere almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative;
  • L’esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette.

La formazione sulla sicurezza dei lavoratori potrà avvenire in modalità e-learning limitatamente a:

  • corso parte generale;
  • corso parte specifica solo per rischio basso;
  • corso di aggiornamento.
  1. Formazione preposti

L’accesso al corso di formazione per preposti è consentito solo dopo aver completato la formazione generale e specifica obbligatoria per i lavoratori e il percorso formativo deve essere articolato in quattro moduli, che affrontano i seguenti temi:

  • Aspetti giuridico-normativi;
  • Gestione e organizzazione della sicurezza;
  • Valutazione delle situazioni di rischio e vigilanza sull’attività lavorativa;
  • Comunicazione e informazione.

Il corso deve avere una durata minima di 12 ore, a differenza delle 8 ore previste dall’Accordo del 21 dicembre 2011.

Non è ammesso l’utilizzo della formazione a distanza (e-learning) per l’erogazione del corso base o dei corsi di aggiornamento.

Al termine del corso, è obbligatorio sottoporre i partecipanti a una verifica finale, che può consistere in un test scritto o un colloquio.

Nel caso di test, questo deve includere almeno 30 domande, ognuna con tre opzioni di risposta e la verifica si considera superata se il partecipante risponde correttamente ad almeno il 70% delle domande.

  • L’aggiornamento è obbligatorio ogni due anni, in conformità con quanto stabilito dalla Legge n. 215/2021 e deve avere una durata minima di 6 ore.

Anche per i corsi di aggiornamento è prevista una verifica finale e, se effettuata tramite test, questo deve contenere almeno 10 domande, sempre con tre risposte alternative ed è necessario rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande per superare la prova.

Per i preposti che hanno completato il corso base o l’ultimo aggiornamento da oltre due anni alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, è obbligatorio frequentare il corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del testo.

  1. Formazione dirigenti

Il corso di formazione per dirigenti subisce una riduzione della durata, passando dalle attuali 16 ore alle 12 ore, tuttavia, per i dirigenti delle imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei e mobili, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, che ha l’obiettivo di garantire il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008.

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per i dirigenti, rimane invariato l’obbligo di periodicità quinquennale, con una durata minima di 6 ore.

  1. Formazione datore di lavoro

Il nuovo Accordo introduce il corso di formazione per i datori di lavoro, con una durata di 16 ore, suddivise in due moduli:

  1. Modulo giuridico-normativo;
  2. Modulo sull’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Per i datori di lavoro delle imprese affidatarie che operano in cantieri temporanei e mobili, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore.

I datori di lavoro devono completare la formazione entro due anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, la periodicità rimane quinquennale con una durata minima di 6 ore.

Il datore di lavoro che, dopo aver frequentato il corso per datore di lavoro desidera svolgere anche i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP) dovrà completare il seguente percorso formativo:

  1. Modulo comune di 8 ore valido per tutti i settori;
  2. Moduli tecnici-integrativi, distinti in base al settore, tra cui:
    • Modulo integrativo 1: Settore A — Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia (16 ore);
    • Modulo integrativo 2: Settore A — Pesca (12 ore);
    • Modulo integrativo 3: Settore F — Costruzioni (16 ore);
    • Modulo integrativo 4: Settore C — Chimico, Petrolchimico (16 ore).
  1. Formazione RSPP e ASPP

Non si evidenziano differenze significative per gli RSPP e ASPP. La struttura della formazione rimane la stessa, suddivisa in tre moduli:

  1. Modulo A e B: valido per tutti i settori;
  2. Modulo C: obbligatorio per i responsabili del servizio.

Tuttavia, ci sono alcune modifiche riguardo alle unità didattiche e alla specializzazione:

  • I moduli B di specializzazione passano da 4 a 5, con la separazione del settore Pesca dall’Agricoltura e Silvicoltura.
  • Il settore Estrazione di minerali da cave e miniere è stato rimosso dal modulo delle Costruzioni.

Rimane invariato l’obbligo di aggiornamento quinquennale per i RSPP e gli ASPP, con un totale di 40 ore per i RSPP e 20 ore per gli ASPP.

Il nuovo Accordo stabilisce che, in caso di assenza di aggiornamenti regolari per un periodo massimo di 10 anni, il credito formativo maturato tramite la partecipazione ai corsi abilitanti non venga perso. Il completamento degli aggiornamenti, anche se effettuato in ritardo, consente di riprendere la funzione esercitata.

Inoltre, gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri devono, dopo cinque anni dalla prima abilitazione, dimostrare di aver partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto, al momento dell’affidamento dell’incarico.

  • Formazione in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Il corso per addetti alle attività in spazi confinati ha una durata minima di 12 ore, suddiviso in Modulo giuridico-tecnico (4 ore) e Parte pratica (8 ore).

La formazione base non può essere erogata in modalità videoconferenza o e-learning e l’aggiornamento della formazione avverrà con una periodicità quinquennale, per una durata minima di 4 ore, da svolgere anch’essa esclusivamente in presenza.

La formazione già svolta dai lavoratori sarà riconosciuta, a condizione che i contenuti siano conformi a quelli previsti dal nuovo Accordo. Se non è possibile dimostrare la conformità, i lavoratori dovranno frequentare il corso previsto entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.

  • I docenti del modulo giuridico-tecnico devono essere qualificati come formatori sulla sicurezza (secondo il D.Lgs. 6/3/13) e avere almeno tre anni di esperienza professionale nel settore dei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
  • I docenti del modulo pratico devono essere qualificati come formatori sulla sicurezza (secondo il D.I. 6/3/13) e avere almeno tre anni di esperienza pratica nel settore dei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
  • Formazione per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature

Il nuovo Accordo conferma le precedenti disposizioni per la formazione degli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione. Tuttavia, viene precisato che l’abilitazione all’uso delle attrezzature non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del D.Lgs. 81/2003. Questo significa che ogni ulteriore formazione necessaria per utilizzare in sicurezza l’attrezzatura deve essere fornita al lavoratore.

Una delle novità principali riguarda l’introduzione di corsi di formazione teorico-pratici per alcune attrezzature specifiche: tra queste, il corso per la macchina agricola raccoglifrutta, che prevede un modulo teorico-tecnico di 4 ore e una parte pratica di 4 ore.

I corsi per i caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) hanno la stessa durata, mentre quelli per i carriponte variano da 5 a 7 ore di pratica a seconda del tipo di comando.

Inoltre, i corsi di formazione per l’abilitazione all’uso di queste attrezzature devono essere completati entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo. Tuttavia, i corsi di formazione già svolti, se conformi ai contenuti del nuovo Accordo, saranno riconosciuti.

Categorie
Sicurezza Corsi Formazione

Modifiche al D.Lgs 81/2008 a seguito del DECRETO LAVORO 2023

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 4 maggio 2023 il Decreto Legge n. 48 del 04.05.2023 recante le Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

Tale Decreto legge tratta anche alcuni aspetti relativi alla Salute e Sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di lavoro che vengono di seguito sintetizzate:

  • istituzione dell’obbligo per i Datori di Lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
  • previsione dell’obbligo di Formazione Specifica in capo al Datore di Lavoro per l’utilizzo di attrezzature di lavoro per le attività professionali (con le relative sanzioni in caso di inosservanza);
  • l’estensione ai lavoratori autonomi di determinate misure di tutela previste nei cantieri;
  • viene istituito il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative;
  • sono state modificate alcune norme relative alla condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza.

Per maggiore chiarezza espositiva viene allegato un prospetto relativo alle principali modifiche del D.lgs 81/2008.

MODIFICHE AL D.LGS 81/2008

  • In merito alla sorveglianza sanitaria:
  • il datore di lavoro deve:
    • nominare il medico se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D.Lgs.81, all’art. 41
  • Il Medico Competente deve:
    • ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera e), e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità (regolato all’art. 41 comm2 lettera a);
    • indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.
art. 18 comma 1 lettera a)Il datore di lavoro (e i dirigenti) devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.  
articolo 25 comma 1-bis)  lettera e-bis) e lettera n bis)Il medico competente: omissis e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;» omissis n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
  • Imprese familiari e lavoratori autonomi
  • Lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare sono chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV (CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI)[1].
Il DL 48/2023 modifica l’articolo 21, comma 1, lettera a)I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV
  • Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
  • L’articolo 37 comma 2 era stato modificato con la Legge 215 del 17.12.2021 con la previsione di un nuovo Accordo per la Formazione che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 giugno 2022. Ad oggi tale Accordo non è stato ancora emanato.
  • Con il nuovo Decreto Lavoro 2023, tale Accordo, quando uscirà, dovrà, oltre ad individuare contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione) anche prevedere il monitoraggio dell’efficacia del nuovo Accordo di formazione, sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti.
Art. 37 comma 2 lettera b-bis)La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;
  • ATTREZZATURE di lavoro e obblighi del datore di lavoro
  • E’ stato sostituito il comma 12 dell’art. 71 relativo agli obblighi del datore di lavoro rispetto all’apprestamento delle attrezzature di lavoro. In particolare, è stato eliminato il precedente richiamo alla possibilità per ASL e ISPESL (ora INAIL) di avvalersi dei soggetti pubblici e privati per l’effettuazione delle verifiche periodiche (regolate al comma 11 del medesimo art.71)
art. 71 comma 1212. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;
  • ATTREZZATURE – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
  • Il richiamo alla dichiarazione non è più solo a carico del datore di lavoro ma anche del semplice soggetto che prenda a noleggio. Tale dichiarazione deve sempre attestare l’avvenuta formazione e ora anche l’addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature.
l’art.72, comma 2 secondo periodo2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.
  • ATTREZZATURE – Informazione, formazione e addestramento
  • In merito agli obblighi del datore di lavoro in materia di Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (regolate in art.71 comma 7), è stato aggiunto l’obbligo di formazione e addestramento specifico anche in capo al datore di lavoro che utilizzi egli stesso le attrezzature.
l’art.73, comma 4bis4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
  • SANZIONI a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
  • In caso di mancato rispetto delle indicazioni dell’articolo 71 in materia di attrezzature il DL Lavoro aggiunge il richiamo al nuovo comma 4-bis che impone l’obbligo formativo e addestrativo anche in capo al datore di lavoro che utilizzi attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari.
art. 87, comma 2, lettera c)Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione: omissis c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;

[1] Le Opere provvisionali sono disciplinate all’Articolo 112 – Idoneità delle opere provvisionali

Categorie
News 231 Formazione Norme ISO Progettazione Sicurezza

OT 23 2022

Cervignano del Friuli, 18 febbraio 2022

Oggetto: supporto nel raggiungimento di migliorie per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione OT23 (già OT24).

Con la presente Vi ricordiamo che, l’INAIL, come ogni anno, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro realizzato nel 2021, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza in modalità telematica entro il termine del 28 febbraio 2022 unitamente alla documentazione probante.

L’attività di supporto prevede:
a. l’analisi della situazione aziendale per verificare la possibilità di accedere alla procedura di riduzione del tasso INAIL;
b. la presentazione della domanda.
Decorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinato in relazione al numero dei lavoratori/anno del triennio della PAT (Posizione Assicurativa Aziendale) come segue:
lavoratori/anno del triennio della PAT riduzione
fino a 10 28%
da 10,01 a 50 18%
da 50,01 a 200 10%
oltre 200 5%
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Alcuni esempi:
1) L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo uno dei seguenti interventi:


• UNI ISO 45001:2018;
• un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014.
In tal caso l’azienda potrà ottenere con un solo intervento un punteggio pari a 100 che le darà accesso alla riduzione Tasso Medio di Tariffa.

2) L’azienda ha adottato delle migliorie in merito alla salute e sicurezza sul lavoro applicando più interventi:


• L’azienda ha presentato alla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. una nuova buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v) del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) che è stata validata nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda
• L’azienda adotta un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati;

Cogliamo l’occasione per sottolineare che la sola adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex D.lgs. 231/2001 permette di accedere alla riduzione del tasso INAL.
A tal proposito ricordiamo che la società Adriaflor Srl è specializzata nella costruzione di tali Modelli 231, nell’assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei sistemi certificati di gestione nonché in materia ambientale e Privacy.

A disposizione per ogni chiarimento.