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Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008

Il giorno 17 aprile 2025 (atto n. 59/CSR), con l’intesa raggiunta nel corso della Conferenza Stato-Regioni, è stato definito un nuovo impianto organico e unificato per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dall’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 81 del 2008.

L’Accordo non ha ancora efficacia giuridica vincolante, in quanto il testo ufficiale entrerà in vigore esclusivamente a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora, gli Accordi previgenti continuano ad applicarsi integralmente.

L’Accordo che è stato raggiunto si rivolge a tutte le figure che hanno un ruolo nella sicurezza sul lavoro: lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro, anche quando questi ultimi ricoprono il ruolo di RSPP. Nell’Accordo vengono coinvolti anche gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione, i coordinatori per la sicurezza nei cantieri, coloro che operano in ambienti chiusi o potenzialmente inquinati e coloro che utilizzano attrezzature particolari per cui è richiesta una specifica abilitazione.

Una novità importante riguarda i soggetti che possono tenere i corsi di formazione: i docenti saranno tenuti a rispettare criteri più severi. Oltre ad essere accreditati, dovranno possedere anche esperienza pluriennale nel settore.

Ogni corso dovrà essere accompagnato da un progetto formativo ben definito che specifichi obiettivi, contenuti, metodi di insegnamento e criteri per valutare i risultati. Resta obbligatoria la prova finale – un test o un colloquio – a verifica delle conoscenze.

Il numero massimo di partecipanti ai corsi è stato abbassato a 30 persone, con un rapporto istruttore-allievo di 1 a 5 nelle attività pratiche.

La formazione potrà svolgersi in presenza, in videoconferenza sincrona, in e-learning (limitatamente ad alcuni corsi) o in modalità mista. In ogni caso, per ricevere l’attestato, sarà necessaria la partecipazione ad almeno il 90% delle ore previste.

La durata della formazione rimane invariata in riferimento alla formazione generale, che continua ad essere di 4 ore. Per la formazione specifica, le ore restano variabili in base al livello di rischio: 4, 8 o 12 ore.

L’Accordo stabilisce, inoltre, che i preposti saranno tenuti a seguire un corso di 12 ore, mentre per i dirigenti il corso base viene ridotto da 16 a 12 ore. I dirigenti che operano anche nei cantieri, saranno tenuti a seguire anche un modulo aggiuntivo di 6 ore.

I datori di lavoro saranno tenuti a seguire un percorso formativo di 16 ore eventualmente arricchito da un modulo specifico per coloro che operano nei cantieri.

L’Accordo stabilisce, inoltre, che coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o utilizzano attrezzature particolari debbano seguire corsi specifici, articolati in una parte teorica e una pratica e tali corsi devono essere svolti obbligatoriamente in presenza.

Allegato

LE NOVITÀ INTRODOTTE CON IL NUOVO ACCORDO STATO – REGIONI DEL 17 APRILE 2025

  1. I Soggetti Formatori

Il nuovo Accordo individua i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, distinguendoli in:

  • Istituzionali
  • Accreditati
  • Altri soggetti, tra i quali:
    • i Fondi Interprofessionali di settore, nel caso in cui da statuto si configurino come erogatori diretti di formazione;
    • Organismi Paritetici individuati dal comma 1 dell’art. 51 del D.Lg.s. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo;
    • le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’accordo prevede che potranno essere definiti requisiti minimi che tali associazioni dovranno possedere se si costituiranno anche come soggetti formatori.
    • Soggetti formatori Accreditati, oltre che in possesso dell’accreditamento regionale per la formazione, devono aver maturato almeno tre anni di esperienza documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza. Limitatamente ai corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti è invece sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, non anche l’esperienza triennale.

Al fine di consentire alle aziende di svolgere la formazione direttamente verso i propri dipendenti, il nuovo accordo sulla formazione prevede che i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione sulla sicurezza nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, rivestendo il ruolo di soggetto formatore.

In base alle nuove disposizioni introdotte dall’Accordo del 2025, ogni percorso formativo dovrà essere accompagnato da un progetto formativo, quale documento strutturato che descrive dettagliatamente l’intero iter di progettazione del corso e che dovrà contenere:

  1. I dettagli del percorso didattico, indicando gli obiettivi che si intendono raggiungere e i risultati attesi, la distribuzione oraria dei moduli o unità didattiche e i contenuti trattati in ciascuna sessione.
    1. Le modalità di realizzazione del corso, indicando le tecniche didattiche e la strategia educativa adottata, i materiali didattici utilizzati e le risorse a supporto, gli eventuali servizi di tutoraggio o accompagnamento degli utenti.
    1. Gli strumenti di monitoraggio e verifica, indicando i metodi per raccogliere feedback sull’efficacia del corso e le modalità e i criteri per le prove di verifica.

Modifiche alla capienza dei corsi: il limite è stato ridotto da 35 a 30 persone per corso, mentre nelle attività pratiche il rapporto istruttore/allievi rimane di 1:5.

Il nuovo Accordo stabilisce l’obbligo di tenere un registro delle presenze, che può essere redatto sia in formato cartaceo sia digitale.

Il nuovo Accordo prevede 4 modalità di erogazione della formazione:

  • in presenza fisica;
  • in videoconferenza sincrona;
  • in E-learning;
  • in modalità mista.

Per poter accedere alla verifica finale e ottenere l’attestato, ogni partecipante è tenuto a frequentare almeno il 90% del monte ore complessivo del corso.

L’attestato deve contenere, come requisiti minimi, le seguenti informazioni: denominazione dell’ente o soggetto che ha erogato la formazione; dati anagrafici del partecipante; tipologia del corso; modalità con cui è stato erogato il corso; firma del legale rappresentante del soggetto formatore o di un suo delegato, preferibilmente in formato digitale; luogo e data di rilascio dell’attestato.

Verbale delle verifiche finali: al termine di ogni corso, è necessario redigere e conservare un verbale relativo alle prove finali, anch’esso in formato cartaceo o elettronico. Questo documento deve contenere una serie di informazioni obbligatorie, tra cui i dati identificativi del soggetto che ha organizzato o erogato la formazione, le caratteristiche del corso con tipologia e durata dei moduli svolti, l’elenco dei partecipanti ammessi alla verifica finale con relativo esito, la data e il luogo in cui si è svolta la verifica, la firma del responsabile del progetto formativo e i risultati ufficiali delle prove. Se la valutazione finale prevede un colloquio, il verbale dovrà anche specificare gli argomenti affrontati durante l’esame.

  • Formazione generale e specifica

La formazione generale e la formazione specifica del lavoratore, in termini di contenuti e durata, rimangono sostanzialmente invariate rispetto a quanto indicato nel precedente Accordo.

Vengono pertanto mantenute le durate minime di 4 ore per la formazione generale e di:

  • 4 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio basso;
  • 8 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio medio;
  • 12 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio alto.

Le classi di rischio vengono identificate, in modo del tutto analogo a quanto previsto dall’Accordo del 21/12/2011, in base al codice ATECO a cui appartiene l’azienda.

Anche per i corsi di aggiornamento non vi sono variazioni, rimanendo invariata la periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.

La verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio:

  • Il test dovrà avere almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative;
  • L’esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette.

La formazione sulla sicurezza dei lavoratori potrà avvenire in modalità e-learning limitatamente a:

  • corso parte generale;
  • corso parte specifica solo per rischio basso;
  • corso di aggiornamento.
  1. Formazione preposti

L’accesso al corso di formazione per preposti è consentito solo dopo aver completato la formazione generale e specifica obbligatoria per i lavoratori e il percorso formativo deve essere articolato in quattro moduli, che affrontano i seguenti temi:

  • Aspetti giuridico-normativi;
  • Gestione e organizzazione della sicurezza;
  • Valutazione delle situazioni di rischio e vigilanza sull’attività lavorativa;
  • Comunicazione e informazione.

Il corso deve avere una durata minima di 12 ore, a differenza delle 8 ore previste dall’Accordo del 21 dicembre 2011.

Non è ammesso l’utilizzo della formazione a distanza (e-learning) per l’erogazione del corso base o dei corsi di aggiornamento.

Al termine del corso, è obbligatorio sottoporre i partecipanti a una verifica finale, che può consistere in un test scritto o un colloquio.

Nel caso di test, questo deve includere almeno 30 domande, ognuna con tre opzioni di risposta e la verifica si considera superata se il partecipante risponde correttamente ad almeno il 70% delle domande.

  • L’aggiornamento è obbligatorio ogni due anni, in conformità con quanto stabilito dalla Legge n. 215/2021 e deve avere una durata minima di 6 ore.

Anche per i corsi di aggiornamento è prevista una verifica finale e, se effettuata tramite test, questo deve contenere almeno 10 domande, sempre con tre risposte alternative ed è necessario rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande per superare la prova.

Per i preposti che hanno completato il corso base o l’ultimo aggiornamento da oltre due anni alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, è obbligatorio frequentare il corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del testo.

  1. Formazione dirigenti

Il corso di formazione per dirigenti subisce una riduzione della durata, passando dalle attuali 16 ore alle 12 ore, tuttavia, per i dirigenti delle imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei e mobili, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, che ha l’obiettivo di garantire il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008.

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per i dirigenti, rimane invariato l’obbligo di periodicità quinquennale, con una durata minima di 6 ore.

  1. Formazione datore di lavoro

Il nuovo Accordo introduce il corso di formazione per i datori di lavoro, con una durata di 16 ore, suddivise in due moduli:

  1. Modulo giuridico-normativo;
  2. Modulo sull’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Per i datori di lavoro delle imprese affidatarie che operano in cantieri temporanei e mobili, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore.

I datori di lavoro devono completare la formazione entro due anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, la periodicità rimane quinquennale con una durata minima di 6 ore.

Il datore di lavoro che, dopo aver frequentato il corso per datore di lavoro desidera svolgere anche i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP) dovrà completare il seguente percorso formativo:

  1. Modulo comune di 8 ore valido per tutti i settori;
  2. Moduli tecnici-integrativi, distinti in base al settore, tra cui:
    • Modulo integrativo 1: Settore A — Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia (16 ore);
    • Modulo integrativo 2: Settore A — Pesca (12 ore);
    • Modulo integrativo 3: Settore F — Costruzioni (16 ore);
    • Modulo integrativo 4: Settore C — Chimico, Petrolchimico (16 ore).
  1. Formazione RSPP e ASPP

Non si evidenziano differenze significative per gli RSPP e ASPP. La struttura della formazione rimane la stessa, suddivisa in tre moduli:

  1. Modulo A e B: valido per tutti i settori;
  2. Modulo C: obbligatorio per i responsabili del servizio.

Tuttavia, ci sono alcune modifiche riguardo alle unità didattiche e alla specializzazione:

  • I moduli B di specializzazione passano da 4 a 5, con la separazione del settore Pesca dall’Agricoltura e Silvicoltura.
  • Il settore Estrazione di minerali da cave e miniere è stato rimosso dal modulo delle Costruzioni.

Rimane invariato l’obbligo di aggiornamento quinquennale per i RSPP e gli ASPP, con un totale di 40 ore per i RSPP e 20 ore per gli ASPP.

Il nuovo Accordo stabilisce che, in caso di assenza di aggiornamenti regolari per un periodo massimo di 10 anni, il credito formativo maturato tramite la partecipazione ai corsi abilitanti non venga perso. Il completamento degli aggiornamenti, anche se effettuato in ritardo, consente di riprendere la funzione esercitata.

Inoltre, gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri devono, dopo cinque anni dalla prima abilitazione, dimostrare di aver partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto, al momento dell’affidamento dell’incarico.

  • Formazione in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Il corso per addetti alle attività in spazi confinati ha una durata minima di 12 ore, suddiviso in Modulo giuridico-tecnico (4 ore) e Parte pratica (8 ore).

La formazione base non può essere erogata in modalità videoconferenza o e-learning e l’aggiornamento della formazione avverrà con una periodicità quinquennale, per una durata minima di 4 ore, da svolgere anch’essa esclusivamente in presenza.

La formazione già svolta dai lavoratori sarà riconosciuta, a condizione che i contenuti siano conformi a quelli previsti dal nuovo Accordo. Se non è possibile dimostrare la conformità, i lavoratori dovranno frequentare il corso previsto entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.

  • I docenti del modulo giuridico-tecnico devono essere qualificati come formatori sulla sicurezza (secondo il D.Lgs. 6/3/13) e avere almeno tre anni di esperienza professionale nel settore dei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
  • I docenti del modulo pratico devono essere qualificati come formatori sulla sicurezza (secondo il D.I. 6/3/13) e avere almeno tre anni di esperienza pratica nel settore dei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
  • Formazione per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature

Il nuovo Accordo conferma le precedenti disposizioni per la formazione degli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione. Tuttavia, viene precisato che l’abilitazione all’uso delle attrezzature non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del D.Lgs. 81/2003. Questo significa che ogni ulteriore formazione necessaria per utilizzare in sicurezza l’attrezzatura deve essere fornita al lavoratore.

Una delle novità principali riguarda l’introduzione di corsi di formazione teorico-pratici per alcune attrezzature specifiche: tra queste, il corso per la macchina agricola raccoglifrutta, che prevede un modulo teorico-tecnico di 4 ore e una parte pratica di 4 ore.

I corsi per i caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) hanno la stessa durata, mentre quelli per i carriponte variano da 5 a 7 ore di pratica a seconda del tipo di comando.

Inoltre, i corsi di formazione per l’abilitazione all’uso di queste attrezzature devono essere completati entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo. Tuttavia, i corsi di formazione già svolti, se conformi ai contenuti del nuovo Accordo, saranno riconosciuti.

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Sicurezza News

Regolamento Patente a Crediti

Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024

A seguito del Decreto Legge n. 19 del 02.03.2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 221 del 20/09/2024 il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 132 del 18 settembre 2024.

Con tale Decreto è stata data concreta attuazione del D.L. 19/2024 ed è stato adottato il Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Tale Regolamento entrerà in vigore dal 01.10.2024.

Il D.L. 19 del 02.03.2024 suindicato, tra gli altri, ha modificato l’art. 27 del D.lgs 81/2008 aggiornando il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in un’ottica di prevenzione e controllo. Attualmente, pertanto, tale sistema si basa su un meccanismo di attribuzione e gestione dei crediti attraverso il quale viene monitorato il rispetto della normativa da parte delle imprese, le quali potranno operare nei cantieri temporanei o mobili a condizione che rispettino gli standard di sicurezza e contribuzione.

Riportiamo di seguito lo schema del Decreto attuativo:

Art. 1 – Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente

Art. 2 – Contenuti informativi della patente

Art. 3 – Presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente

Art. 4 – Attribuzione dei crediti

Art. 5 – Criteri di attribuzione di crediti ulteriori

Art. 6 – Sospensione dell’incremento dei crediti

Art. 7 – Modalità di recupero dei crediti decurtati

Art. 8 – Ulteriori disposizioni

Art. 9 – Copertura finanziaria

Art. 10 – Entrata in vigore

Per chi è obbligatoria la patente a crediti?

  • Per le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili (come definiti dall’art. 89 D.Lgs 81/2008).
  • Per i lavoratori autonomi che prestano attività in tali cantieri come sopra definiti.

Sono esclusi coloro che effettuano prestazioni intellettuali o fornitura di materiali.

Per i soggetti stabiliti al di fuori del territorio nazionale è prevista la presentazione di un documento equivalente.

Come ottenere la patente?

Presentando domanda attraverso il portale dell’ispettorato Nazionale del Lavoro e dando prova di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio;
  • aver adempiuto agli obblighi formativi obbligatori posti dal D.Lgs. 81/2008 per i datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.);
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale (D.U.R.F.);
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.);

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di dichiarazioni false o mendaci, oltre alle conseguenze penali, la patente può essere revocata e la nuova richiesta non può essere presentata prima di 12 mesi.

Quali sono le informazioni contenute nella patente

Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro;
  • esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente

Con provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di accesso delle informazioni contenute nella patente ai seguenti soggetti;

  • titolari della patente o loro delegati;
  • pubbliche amministrazioni
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);
  • organismi paritetici iscritti;
  • responsabile dei lavori;
  • coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
  • soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a, D.Lgs 81/2008.

Come avviene l’attribuzione dei crediti?

  • Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti.
  • Tale punteggio può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi mediante determinati criteri, tra i quali:
  • mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio; la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
  • adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati (UNI EN ISO 45001);
  • asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria;
  • per gli ulteriori criteri confronta l’art. 5 del Decreto.

Come vengono decurtati i crediti?

In caso di violazioni, quali, ad esempio:

  • 5 punti per infortuni con assenza superiore a 60 giorni;
  • 8 punti per infortuni che causano inabilità permanente;
  • 20 punti per infortuni mortali.

Come vengono recuperati i crediti?

  • Corsi di formazione specifici.
  • Adozione di misure correttive per migliorare la sicurezza.

Quando la patente può essere sospesa?

In caso di incidenti gravi legati a gravi violazioni delle norme di sicurezza, o in caso di colpa grave, così come meglio dettagliato all’art. 3 del Decreto.

  • Sospensione cautelare della Patente in caso di incidenti gravi:
    • Infortuni mortali
    • Infortuni con inabilità permanente o temporanea superiore a 60 giorni
  • Alcuni esempi di Sospensione della patente a causa di Colpa grave:
    • mancanza di dispositivo di protezione individuale;omissione di controlli o manutenzionenon rispetto delle procedure di sicurezza
    • formazione o addestramento insufficienti
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Sicurezza

Decreto Legge 02/03/2024 n.19 – Novità in materia di salute e sicurezza (PATENTE A PUNTI)

Il nuovo Decreto-Legge n.19/2024, nell’articolo 29 comma 19 incluso nel Capo VIII intitolato “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”, introduce modifiche significative al Decreto Legislativo n. 81/08 che interessano principalmente tre articoli:

  • Articolo 27: modifiche al “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” che prevedono l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione denominato “patente a punti” o “patente a crediti“.
  • Articolo 90: modifiche che riguardano gli obblighi del committente e del responsabile dei lavori, prevedendo l’obbligatorietà di trasmettere alla pubblica amministrazione una dichiarazione attestante la verifica del possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo. In caso di mancata verifica o mancata trasmissione della dichiarazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
  • Articolo 157: modifiche che riguardano le sanzioni applicabili in caso di violazioni relative al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

A partire dal 1° ottobre 2024, è prevista l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi chiamato “patente a punti” o “patente a crediti”. Questa patente sarà obbligatoria per coloro che desiderano lavorare nei cantieri edili.

Per ottenere la patente il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo devono possedere:

  • l’iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato,
  • l’adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08,
  • l’adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08,
  • il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC),
  • il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR),
  • il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente viene rilasciata in formato digitale dalla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) territorialmente competente con 30 crediti iniziali e le imprese e i lavoratori autonomi in possesso della patente potranno operare nei cantieri temporanei o mobili sempre che nella stessa ci sia un punteggio non inferiore a 15 crediti.

La decurtazione dei punti può avvenire nei seguenti casi:

  • accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/08: 10 crediti,
  • accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: 7 crediti,
  • provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3, comma 3 e seguenti del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002 n. 73 in materia di lavoro irregolare: 5 crediti,
  • riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
  • la morte: 20 crediti,
  • l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti,
  • l’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni: 10 crediti.

Inoltre, nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.

La reintegrazione dei punti nella patente a crediti può avvenire dopo che il soggetto interessato ha frequentato i corsi previsti dall’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ogni corso consente di guadagnare 5 crediti, fino a un massimo di 15. Dopo 2 anni dalla notifica del provvedimento che ha ridotto i punti e previa frequentazione di uno dei corsi, la patente può essere incrementata di 1 credito per ogni anno successivo al secondo, fino a un massimo di 10 crediti. Questo avviene a condizione che l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato coinvolto in ulteriori violazioni che abbiano comportato una decurtazione dei punti. Inoltre, è previsto un incremento di 5 crediti per le imprese che adottano i modelli di organizzazione e gestione definiti dall’articolo 30 del D.Lgs. 81/08.

Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il Decreto-Legge introduce anche l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente a punti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto. Nel caso in cui l’impresa sia in possesso della qualificazione SOA, per il committente o il responsabile dei lavori dovrà accertarsi del possesso dell’attestato SOA che esonera l’impresa dall’avere la patente a punti.

Tra i documenti che il committente o il responsabile dei lavori devono trasmettere all’amministrazione concedente, è richiesta, perciò, anche la dichiarazione di verifica che l’impresa o il lavoratore autonomo siano in possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA.

Nel caso in cui si verifichi una violazione durante la verifica della patente a punti dell’impresa o del lavoratore autonomo, oppure nel caso in cui non venga trasmessa la dichiarazione di aver effettuato tale verifica all’amministrazione concedente, il committente o il responsabile dei lavori sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da 711,92 a 2.562,91 euro.

Oltre al tema della patente a punti, il nuovo Decreto-Legge con l’art.29 commi 7-9 introduce una “Lista di conformità INL” che esonera le aziende da ulteriori controlli dell’Ispettorato del Lavoro per un periodo di 12 mesi.

Questa “attestazione di conformità” verrebbe rilasciata dall’INL nel caso in cui i suoi accertamenti non evidenziassero violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le aziende che ottengono questa attestazione vengono iscritte nell’apposita “Lista di conformità” e godono di una moratoria dai controlli INL per 12 mesi.

Il comma 8 esclude da questa moratoria solo le verifiche specifiche in materia di salute e sicurezza, eventuali richieste di intervento e indagini disposte dalla Procura.

L’istituzione di questo meccanismo configura un cambio di approccio dell’INL, finora improntato alla verifica puntuale del rispetto delle norme, verso una logica di autocertificazione e accreditamento periodico delle aziende.

Infine, il nuovo Decreto introduce un sistema “dualistico” di vigilanza  con l’art. 13 del D.Lgs. 81/2008 a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 215/2021.

Mentre il testo originario prevedeva la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dovesse essere svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il nuovo testo vede la duplicazione dell’organo di vigilanza, con le ASL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che si affiancano con competenze parallele: l’unico attore realmente considerato per la vigilanza in materia di salute e sicurezza diventa l’INL, mentre le ASL si prevede assumano esclusivamente il compito di comunicare all’Ispettorato eventuali situazioni meritevoli di provvedimenti.

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Sicurezza 231 Corsi

Registrazione dell’avvenuto addestramento ex art. 37 D.Lgs 81/2008

Come noto, con la Legge n. 215 del 17.12.2021, sono state emanate specifiche norme riguardanti anche la sicurezza sul lavoro.

Più nel dettaglio, tra i vari interventi posti in essere, è stato modificato l’art. 37 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 che prevede che l’addestramento:

  • deve essere effettuato da una persona esperta e sul luogo di lavoro;
  • consisterà nella prova pratica, per l’uso corretto ed in sicurezza delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
  • consisterà, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

Tutti gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati su un apposito registro anche informatizzato”.

Tale obbligo si applica in occasione

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

L’inadempimento a tali obblighi configura reato e le relative omissioni sono punite come segue:

Mancato addestramento sulle attrezzature o macchine (art. 71 c. 7):arresto da tre a sei mesi o ammenda da €3.071,27 a €7.862,44
Mancato addestramento sui DPI (art. 77 c. 5)arresto da tre a sei mesi o ammenda da €3.071,27 a €7.862,44
Mancato addestramento sulle sostanze chimiche pericolose (art. 227 c. 2)arresto fino a sei mesi o ammenda da €2.457,02 a €4.914,03
Mancato adempimento del punto 3 dell’Allegato I; mancata formazione ed addestramentosospensione dell’attività del lavoratore fino al completamento dell’addestramento oltre a €300,00 per ciascun lavoratore interessato

Si allega alla presente In un fac-simile che potrà essere utilizzato direttamente per documentare tali attività.

Allegati:

VERBALE DI ADDESTRAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08

Nome e cognome del Lavoratore:
Mansione:Reparto:
L’addestramento specifico teorico-pratico, con riguardo alla salute e sicurezza sul lavoro, è avvenuto in occasione:  della costituzione rapporto di lavoro o inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro;  del trasferimento o cambio mansione;  dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose
Addestramento effettuato mediante affiancamento da parte della seguente persona esperta sul luogo di lavoro: Fornitore: (indicare ditta e nominativo): _________________________  Lavoratore Esperto (nome e cognome): _________________________  Preposto: (nome e cognome): _________________________________  Altro: ____________________________________________________
L’addestramento è consistito nella prova pratica per l’uso corretto ed in sicurezza delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza, con particolare riferimento a:   Utilizzo della Attrezzatura – macchina – Impianto _____________________________________________   Utilizzo delle sostanze chimiche pericolose __________________________________________________   Utilizzo DPC e/o DPI di terza categoria/ otoprotettori __________________________________________   Svolgimento delle operazioni (procedure) di__________________________________________________   Altro (specificare) ______________________________________________________________________  
          Informazioni ed istruzioni fornite al lavoratore nel corso dell’addestramento:       Istruzioni  Schede di sicurezza (sostanze chimiche;…):____________________ Presidi di sicurezza presenti sulle attrezzature (allarmi; interruttori;…) Segnaletica di salute, sicurezza e emergenza:___________________ Utilizzo corretto ed in sicurezza delle attrezzature fornite Istruzioni specifiche (specificare di seguito): ___________________ __________________________________________________________  
    Dispositivi di protezioneRischi correlati ai DPI forniti. DPI in dotazione: _________________________________________  Procedura di richiesta di sostituzione/integrazione dei DPI  e adeguata  degli stessi:________________________________________________ Modalità di utilizzo dei DPI:________________________________ __________________________________________________________  
L’addestramento è iniziato    in data_____________ e                             è terminato in data_____________ per un totale di ore_____________
VALUTAZIONE La persona esperta che ha svolto l’addestramento / il Preposto, all’esito dell’addestramento consistito nella prova pratica nonché nell’esercitazione applicata, hanno ritenuto che il lavoratore, rispetto allo svolgimento della mansione oggetto dell’addestramento, sia:  idoneo  non idoneo  
Osservazioni _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________  
Luogo e Data:
Persona Esperta addestratore (nome, cognome, firma) __________________  Preposto (nome, cognome, firma) ____________________Lavoratore (nome, cognome, firma) ____________________Datore di Lavoro (Timbro e firma) ____________________

REGISTRO ADDESTRAMENTO

Datore di lavoro:_______________

Lavoratore addestratoPersona esperta che ha proceduto all’addestramentoAddestramento iniziato in dataAddestramento concluso in dataPer un totale di oreAttività svoltaNote
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
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Privacy Sicurezza

Rientro al lavoro: modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

in data 31.12.2022, è stata emanata la Circolare del Ministero della Salute n.51961.

Tale Circolare riduce la durata dell’isolamento in caso di malattia semplificando le modalità di conclusione e modifica le modalità di autosorveglianza, in caso di contatti stretti con un soggetto confermato positivo al Covid 19.

Più nel dettaglio,

l’isolamento di 5 giorni è previsto:

  • per le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS- CoV-2 (purché senza sintomi da almeno 2 giorni); per terminare l’isolamento non è necessario effettuare alcun test antigenico o molecolare; l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni se si rimane sempre asintomatici, ma in questo caso è necessario un test molecolare o antigenico negativo effettuato presso una struttura sanitaria o in farmacia;
  • per i soggetti che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei sette giorni precedenti all’accertamento della positività, se asintomatici da almeno due giorni, ma per loro è necessario un test antigenico o molecolare negativo.

È obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

L’autosorveglianza di 5 giorni è prevista:

  • –per coloro che hanno avuto contatti stretti con persone positive al COVID19; tali soggetti hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 in ambienti chiusi e in occasioni di assembramento.

La circolare del Ministero della Salute regola anche l’isolamento e l’autosorveglianza per gli operatori sanitari.

Nuove regole per il rientro dei lavoratori dopo malattia da Covid 19

  • Non vi è più l’obbligo di avere un test negativo per uscire dall’isolamento per chi sia affetto da Covid 19 (cfr art. 7-quater L. 199 del 30 dicembre 2022 che ha modificato l’art. 4 del D.Lgs. n. 24/2022).
  • Per il rientro del lavoratore dopo il contagio da Covid 19 sono, pertanto, previsti 5 giorni di isolamento con rientro al lavoro senza test negativo, ma con autosorveglianza con mascherina FFP2[1].

[1] Tale modifica aggiorna anche la previsione contenuta nel Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro di data 30.06.2022che rinvia al D.Lgs n. 24/2022

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News 231 Formazione Norme ISO Progettazione Sicurezza

OT 23 2022

Cervignano del Friuli, 18 febbraio 2022

Oggetto: supporto nel raggiungimento di migliorie per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione OT23 (già OT24).

Con la presente Vi ricordiamo che, l’INAIL, come ogni anno, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro realizzato nel 2021, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza in modalità telematica entro il termine del 28 febbraio 2022 unitamente alla documentazione probante.

L’attività di supporto prevede:
a. l’analisi della situazione aziendale per verificare la possibilità di accedere alla procedura di riduzione del tasso INAIL;
b. la presentazione della domanda.
Decorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinato in relazione al numero dei lavoratori/anno del triennio della PAT (Posizione Assicurativa Aziendale) come segue:
lavoratori/anno del triennio della PAT riduzione
fino a 10 28%
da 10,01 a 50 18%
da 50,01 a 200 10%
oltre 200 5%
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Alcuni esempi:
1) L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo uno dei seguenti interventi:


• UNI ISO 45001:2018;
• un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014.
In tal caso l’azienda potrà ottenere con un solo intervento un punteggio pari a 100 che le darà accesso alla riduzione Tasso Medio di Tariffa.

2) L’azienda ha adottato delle migliorie in merito alla salute e sicurezza sul lavoro applicando più interventi:


• L’azienda ha presentato alla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. una nuova buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v) del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) che è stata validata nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda
• L’azienda adotta un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati;

Cogliamo l’occasione per sottolineare che la sola adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex D.lgs. 231/2001 permette di accedere alla riduzione del tasso INAL.
A tal proposito ricordiamo che la società Adriaflor Srl è specializzata nella costruzione di tali Modelli 231, nell’assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei sistemi certificati di gestione nonché in materia ambientale e Privacy.

A disposizione per ogni chiarimento.

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Sicurezza Ambiente

OT23

Cervignano del Friuli, 28 gennaio 2021

Oggetto: Supporto nel raggiungimento di migliorie per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa Inail per prevenzione OT23 (già OT24).

Con la presente Vi ricordiamo che, l’Inail, come ogni anno, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro realizzato nel 2020, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza in modalità telematica entro il termine del 1° marzo 2021 unitamente alla documentazione probante.
L’attività di supporto prevede:
a. l’analisi della situazione aziendale per verificare la possibilità di accedere alla procedura di riduzione del tasso Inail;
b. la presentazione della domanda.
Decorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinato in relazione al numero dei lavoratori/anno del triennio della PAT (Posizione Assicurativa Aziendale) come segue:
lavoratori/anno del triennio della PAT riduzione
fino a 10 28%
da 10,01 a 50 18%
da 50,01 a 200 10%
oltre 200 5%

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Alcuni esempi:
1) L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo uno dei seguenti interventi:
• UNI ISO 45001:2018;
• Modello Organizzativo e Gestionale ex art. 30 D.lgs. 81/2008.
In tal caso l’azienda potrà ottenere con un solo intervento un punteggio pari a 100 che le darà accesso alla riduzione Tasso Medio di Tariffa.
2) L’azienda ha adottato delle migliorie in merito alla salute e sicurezza sul lavoro applicando più interventi:
• in aziende sotto i 50 dipendenti, messa in atto delle procedure di verifica dell’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con test scritto a distanza di 2 mesi dalla verifica di fine corso;
• adozione di defibrillatore ed effettuazione della formazione BLSD del personale, e ciò in assenza di obbligo in tal senso da parte della normativa cogente;
• adozione di un sistema di monitoraggio dei “quasi infortuni” ed applicazione delle procedure di prevenzione.
Cogliamo l’occasione per sottolineare che la sola adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex D.lgs 231/2001 permette di accedere alla riduzione del tasso INAL.

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Ambiente Sicurezza

Rimozione Amianto 2021

Cervignano del Friuli, 10 febbraio 2021

Oggetto: Supporto nel raggiungimento di contributi per lo smaltimento o per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese.

Sono finanziabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione ed allo smaltimento o al solo smaltimento dell’amianto da edifici sedi di imprese, situati sul territorio regionale.
La L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e la legge regionale 25/2016, hanno previsto la possibilità di contribuire anche per il solo smaltimento dell’amianto, purché riconducibile ad edifici sede di imprese.
La domanda di contributo va presentata dal 1° febbraio al 1° marzo 2021.
Con la legge regionale n. 3/2018 viene modificato l’art. 4 comma 30 della L.R. 25/2016 e l’accesso ai contributi per lo smaltimento e la rimozione di amianto da edifici sedi di imprese viene esteso anche alle imprese che non sono proprietarie dell’immobile su cui viene effettuato l’intervento.

I beneficiari di tali contributi sono:

  • le micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti definiti dall’Allegato I del Regolamento (CE) 17 giugno 2014 n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato);
  • le grandi imprese.

Le spese ammissibili a contributo sono:

  • le spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda;
  • le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza;
  • le spese relative ad analisi di laboratorio;
  • le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l’importo massimo di 500,00 euro.

L’importo del contributo sarà:

  • a) per le micro-imprese, 50% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 15.000 euro;
  • b) per le piccole e medie imprese, 40% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 30.000 euro;
  • c) per le grandi imprese, 30% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 40.000 euro;

Rendicontazione ed erogazione del contributo:

Il beneficiario ha 24 mesi di tempo dalla data del decreto di concessione del contributo per presentare la documentazione giustificativa, come indicato nell’art. 12 del Regolamento.

Il contributo viene quindi erogato entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione di rendicontazione.