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Sicurezza

Decreto Legge 02/03/2024 n.19 – Novità in materia di salute e sicurezza (PATENTE A PUNTI)

Il nuovo Decreto-Legge n.19/2024, nell’articolo 29 comma 19 incluso nel Capo VIII intitolato “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”, introduce modifiche significative al Decreto Legislativo n. 81/08 che interessano principalmente tre articoli:

  • Articolo 27: modifiche al “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” che prevedono l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione denominato “patente a punti” o “patente a crediti“.
  • Articolo 90: modifiche che riguardano gli obblighi del committente e del responsabile dei lavori, prevedendo l’obbligatorietà di trasmettere alla pubblica amministrazione una dichiarazione attestante la verifica del possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo. In caso di mancata verifica o mancata trasmissione della dichiarazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
  • Articolo 157: modifiche che riguardano le sanzioni applicabili in caso di violazioni relative al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

A partire dal 1° ottobre 2024, è prevista l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi chiamato “patente a punti” o “patente a crediti”. Questa patente sarà obbligatoria per coloro che desiderano lavorare nei cantieri edili.

Per ottenere la patente il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo devono possedere:

  • l’iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato,
  • l’adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08,
  • l’adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08,
  • il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC),
  • il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR),
  • il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente viene rilasciata in formato digitale dalla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) territorialmente competente con 30 crediti iniziali e le imprese e i lavoratori autonomi in possesso della patente potranno operare nei cantieri temporanei o mobili sempre che nella stessa ci sia un punteggio non inferiore a 15 crediti.

La decurtazione dei punti può avvenire nei seguenti casi:

  • accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/08: 10 crediti,
  • accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: 7 crediti,
  • provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3, comma 3 e seguenti del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002 n. 73 in materia di lavoro irregolare: 5 crediti,
  • riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
  • la morte: 20 crediti,
  • l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti,
  • l’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni: 10 crediti.

Inoltre, nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.

La reintegrazione dei punti nella patente a crediti può avvenire dopo che il soggetto interessato ha frequentato i corsi previsti dall’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ogni corso consente di guadagnare 5 crediti, fino a un massimo di 15. Dopo 2 anni dalla notifica del provvedimento che ha ridotto i punti e previa frequentazione di uno dei corsi, la patente può essere incrementata di 1 credito per ogni anno successivo al secondo, fino a un massimo di 10 crediti. Questo avviene a condizione che l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato coinvolto in ulteriori violazioni che abbiano comportato una decurtazione dei punti. Inoltre, è previsto un incremento di 5 crediti per le imprese che adottano i modelli di organizzazione e gestione definiti dall’articolo 30 del D.Lgs. 81/08.

Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il Decreto-Legge introduce anche l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente a punti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto. Nel caso in cui l’impresa sia in possesso della qualificazione SOA, per il committente o il responsabile dei lavori dovrà accertarsi del possesso dell’attestato SOA che esonera l’impresa dall’avere la patente a punti.

Tra i documenti che il committente o il responsabile dei lavori devono trasmettere all’amministrazione concedente, è richiesta, perciò, anche la dichiarazione di verifica che l’impresa o il lavoratore autonomo siano in possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA.

Nel caso in cui si verifichi una violazione durante la verifica della patente a punti dell’impresa o del lavoratore autonomo, oppure nel caso in cui non venga trasmessa la dichiarazione di aver effettuato tale verifica all’amministrazione concedente, il committente o il responsabile dei lavori sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria, che va da 711,92 a 2.562,91 euro.

Oltre al tema della patente a punti, il nuovo Decreto-Legge con l’art.29 commi 7-9 introduce una “Lista di conformità INL” che esonera le aziende da ulteriori controlli dell’Ispettorato del Lavoro per un periodo di 12 mesi.

Questa “attestazione di conformità” verrebbe rilasciata dall’INL nel caso in cui i suoi accertamenti non evidenziassero violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le aziende che ottengono questa attestazione vengono iscritte nell’apposita “Lista di conformità” e godono di una moratoria dai controlli INL per 12 mesi.

Il comma 8 esclude da questa moratoria solo le verifiche specifiche in materia di salute e sicurezza, eventuali richieste di intervento e indagini disposte dalla Procura.

L’istituzione di questo meccanismo configura un cambio di approccio dell’INL, finora improntato alla verifica puntuale del rispetto delle norme, verso una logica di autocertificazione e accreditamento periodico delle aziende.

Infine, il nuovo Decreto introduce un sistema “dualistico” di vigilanza  con l’art. 13 del D.Lgs. 81/2008 a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 215/2021.

Mentre il testo originario prevedeva la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dovesse essere svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il nuovo testo vede la duplicazione dell’organo di vigilanza, con le ASL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che si affiancano con competenze parallele: l’unico attore realmente considerato per la vigilanza in materia di salute e sicurezza diventa l’INL, mentre le ASL si prevede assumano esclusivamente il compito di comunicare all’Ispettorato eventuali situazioni meritevoli di provvedimenti.