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Nuovo accordo sul trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti “EU-US Data Privacy Framework” –

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Con la pubblicazione della nuova decisione di adeguatezza del 10 luglio 2023 la Commissione Europea ha ufficialmente approvato il nuovo accordo sul trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti “EU-US Data Privacy Framework”.

Con tale accordo è stata riconosciuta la sussistenza di sufficienti garanzie per la protezione dei dati personali dei cittadini dell’UE trattati nel territorio statunitense, nonché tutele legali che insieme ai nuovi parametri sono in grado di limitare l’invasivo operato delle agenzie di intelligence Usa.

Anche se si tratta di una buona notizia per le aziende che per svolgere le loro attività necessitano di poter trasferire lecitamente dati personali negli Usa, non è ancora chiaro se questa nuova decisione di adeguatezza potrà reggere.

Infatti, a maggio 2023, lo stesso Parlamento Europeo aveva ritenuto che le misure Usa fossero insufficienti per garantire la protezione dei dati degli europei invitando la Commissione Ue a riaprire i negoziati. Inoltre appare altamente probabile che venga proposto ricorso alla Corte di Giustizia dell’Ue da parte dell’organizzazione fondata dall’attivista Max Schrems, noto per le due sentenze della suprema Corte europea che portano il suo cognome, sentenze che, a suo tempo, avevano già invalidato i due precedenti accordi che regolavano il trasferimento dei dati verso gli Usa (prima il Safe Harbor e poi il Privacy Shield).

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NOVITA’ FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIISOCIANATI

Ad agosto 2020, con la pubblicazione della modifica del Regolamento Europeo REACH (entrato in vigore nel 2006), è stata introdotta la Restrizione n.74, relativa all’utilizzo dei diisocianati.

I diisocianati sono un gruppo di sostanze o composti chimici che possono creare problemi di salute a coloro che li utilizzano. Infatti, si tratta di sostanze classificate come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e della pelle di categoria 1.

I diisocianati sono presenti in molti prodotti come componenti chimici di base, per esempio nelle schiume poliuretaniche, nei sigillanti, negli adesivi e rivestimenti, nonché nei prodotti compositi e vernici.

La restrizione sopra menzionata ha introdotto due principali provvedimenti:

  • tutti i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati, sia in ambito professionale che industriale, sono obbligati a frequentare un corso di formazione entro il 24 agosto 2023.
  • non sarà più possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o miscele per usi industriali e professionali, a meno che la concentrazione di diisocianati all’interno del prodotto sia inferiore allo 0,1% in peso o, se superiore, il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga delle informazioni sui requisiti di utilizzo e che sull’imballaggio figuri la dicitura “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Dal 24 agosto 2023, quindi, i diisocianati potranno essere utilizzati come sostanze in purezza o in miscele contenenti una concentrazione maggiore o uguale allo 0,1% in peso, a condizione che l’utilizzatore abbia svolto anticipatamente e correttamente un corso di formazione sull’uso sicuro dei diisocianati stessi.

Questo corso – OBBLIGATORIO –  fa sì che ogni lavoratore che maneggia i diisocianati abbia le conoscenze adeguate dei pericoli e rischi legati al loro utilizzo e non solo un’esperienza appropriata del loro impiego, soprattutto una preparazione alla prevenzione e gestione dei danni. La formazione ha validità 5 anni.

In base all’attività svolta sono previsti 3 livelli di formazione: GENERALE, INTERMEDIA, AVANZATA.

Livello Generale (2 ore)

Prevista per tutti gli usi industriali e professionali

Livello intermedio (4 ore)

Per gli utilizzatori che fanno uso dei diisocianati in una delle seguenti modalità:

Manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);

Applicazione a spruzzo in cabina ventilata;

Applicazione con rullo;

Applicazione con pennello;

Applicazione per immersione o colata;

Trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;

Pulitura e rifiuti;

Qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;

Livello Avanzato (5 ore)

Manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);

Applicazioni per fonderie;

Manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;

Manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);

Applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);

Qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

Il nostro studio sta provvedendo ad organizzare, salvo casi eccezionali dovute alle specifiche modalità di lavoro dei clienti, corsi per il livello intermedio da 4 ore.  

I corsi potranno tenersi in presenza oppure via videoconferenza zoom. In quest’ultimo caso, ciascun partecipante dovrà essere dotato di computer in grado di collegarsi alla rete e di webcam che dovrà essere tenuta accesa per l’intera durata della formazione.

Di seguito, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti interessati alla normativa:

– schiuma poliuretanica

– colla poliuretanica

– adesivo poliuretanico

– indurenti (es. Hardtop, Hardener)

– bicomponenti per vernici

– catalizzatori poliuretanici

Stiamo organizzando i corsi obbligatori di cui sopra.

Se interessati è possibile contattarci per procedere con l’iscrizione.

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Sicurezza Corsi Formazione

Modifiche al D.Lgs 81/2008 a seguito del DECRETO LAVORO 2023

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 4 maggio 2023 il Decreto Legge n. 48 del 04.05.2023 recante le Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

Tale Decreto legge tratta anche alcuni aspetti relativi alla Salute e Sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di lavoro che vengono di seguito sintetizzate:

  • istituzione dell’obbligo per i Datori di Lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
  • previsione dell’obbligo di Formazione Specifica in capo al Datore di Lavoro per l’utilizzo di attrezzature di lavoro per le attività professionali (con le relative sanzioni in caso di inosservanza);
  • l’estensione ai lavoratori autonomi di determinate misure di tutela previste nei cantieri;
  • viene istituito il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative;
  • sono state modificate alcune norme relative alla condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza.

Per maggiore chiarezza espositiva viene allegato un prospetto relativo alle principali modifiche del D.lgs 81/2008.

MODIFICHE AL D.LGS 81/2008

  • In merito alla sorveglianza sanitaria:
  • il datore di lavoro deve:
    • nominare il medico se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D.Lgs.81, all’art. 41
  • Il Medico Competente deve:
    • ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera e), e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità (regolato all’art. 41 comm2 lettera a);
    • indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.
art. 18 comma 1 lettera a)Il datore di lavoro (e i dirigenti) devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.  
articolo 25 comma 1-bis)  lettera e-bis) e lettera n bis)Il medico competente: omissis e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;» omissis n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
  • Imprese familiari e lavoratori autonomi
  • Lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare sono chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV (CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI)[1].
Il DL 48/2023 modifica l’articolo 21, comma 1, lettera a)I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV
  • Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
  • L’articolo 37 comma 2 era stato modificato con la Legge 215 del 17.12.2021 con la previsione di un nuovo Accordo per la Formazione che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 giugno 2022. Ad oggi tale Accordo non è stato ancora emanato.
  • Con il nuovo Decreto Lavoro 2023, tale Accordo, quando uscirà, dovrà, oltre ad individuare contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione) anche prevedere il monitoraggio dell’efficacia del nuovo Accordo di formazione, sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti.
Art. 37 comma 2 lettera b-bis)La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;
  • ATTREZZATURE di lavoro e obblighi del datore di lavoro
  • E’ stato sostituito il comma 12 dell’art. 71 relativo agli obblighi del datore di lavoro rispetto all’apprestamento delle attrezzature di lavoro. In particolare, è stato eliminato il precedente richiamo alla possibilità per ASL e ISPESL (ora INAIL) di avvalersi dei soggetti pubblici e privati per l’effettuazione delle verifiche periodiche (regolate al comma 11 del medesimo art.71)
art. 71 comma 1212. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;
  • ATTREZZATURE – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
  • Il richiamo alla dichiarazione non è più solo a carico del datore di lavoro ma anche del semplice soggetto che prenda a noleggio. Tale dichiarazione deve sempre attestare l’avvenuta formazione e ora anche l’addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature.
l’art.72, comma 2 secondo periodo2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.
  • ATTREZZATURE – Informazione, formazione e addestramento
  • In merito agli obblighi del datore di lavoro in materia di Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (regolate in art.71 comma 7), è stato aggiunto l’obbligo di formazione e addestramento specifico anche in capo al datore di lavoro che utilizzi egli stesso le attrezzature.
l’art.73, comma 4bis4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
  • SANZIONI a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
  • In caso di mancato rispetto delle indicazioni dell’articolo 71 in materia di attrezzature il DL Lavoro aggiunge il richiamo al nuovo comma 4-bis che impone l’obbligo formativo e addestrativo anche in capo al datore di lavoro che utilizzi attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari.
art. 87, comma 2, lettera c)Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione: omissis c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;

[1] Le Opere provvisionali sono disciplinate all’Articolo 112 – Idoneità delle opere provvisionali

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Privacy 231 ODV

Whistleblowing e Valutazione d’Impatto (DPIA) – Modelli Organizzativi ex D.Lgs 231/2001 e Privacy

In data 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 24/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali).

Tale normativa allarga il perimetro di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing (in precedenza limitato alle sole imprese dotate di modello organizzativo, ai sensi del D.lgs. 231/2001) ed introduce le c.d. “segnalazioni esterne”. L’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, diventa l’unico soggetto competente a valutare tali segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative, sia per quanto riguarda il settore pubblico che per il settore privato.

Tra le varie previsioni introdotte da tale normativa, in tema di tutela dei dati personali (Privacy), è stato previsto l’obbligo, a carico dei soggetti che devono predisporre canali di segnalazioni interni a disposizione dei whistleblower, di dar corso ad una valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 del Regolamento 2016/679 (GDPR).

Tra i soggetti obbligati ad applicare tale Decreto Legislativo figurano, tra gli altri, le imprese private:

  • che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea, soprattutto in materia di protezione del risparmio, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto questa media di lavoratori subordinati;
  • che hanno adottato Modelli di organizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e che hanno nominato un Organismo di Vigilanza (O.d.V.);

A questi si aggiungono i soggetti del settore pubblico ed altri soggetti previsti all’articolo 1 del D.Lgs. 24/2023.

Le disposizioni del Decreto Legislativo n.24/2023 avranno effetto:

  • a decorrere dal 15 luglio 2023 per tutti i soggetti, con la seguente eccezione di seguito riportata;
  • a decorrere dal 17 dicembre 2023 (obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna) per i soggetti del settore privato che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249.

Si allega alla presente uno schema riepilogativo dei principali adempimenti.

DOCUMENTI DI SENTESI DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI EX D.LVO 24/2023

Adempimenti principali:

  • individuare e valutare idonee soluzioni organizzative mediante la definizione della governance del processo di gestione delle segnalazioni,
  • affidare la gestione del canale di segnalazione a una persona o a un ufficio interno autonomo con personale formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero ad un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale adeguatamente formato;
  • garantire al whistleblower la trasparenza del processo;
  •  svolgere corsi di formazione periodica in materia di whistleblowing;
  • definire le modalità operative in cui si articola il processo di gestione delle segnalazioni;
  • regolamentare il processo di analisi e gestione delle segnalazioni ricevute;
  • implementare un canale interno per la gestione delle segnalazioni e stabilire idonee modalità di tutela del segnalante, quali misure tecniche che garantiscano la riservatezza della identità del whistleblower, delle persone coinvolte, nonché del contenuto della segnalazione (ad. es. con sistemi di pseudonimizzazione);
  • implementare procedure e policy ad hoc che permettano la gestione anche delle segnalazioni pervenute mediante canali diversi da quello informatizzato (es. incontri in presenza, a mezzo del telefono);
  • aggiornare il registro dei trattamenti procedendo con l’analisi e l’individuazione delle misure previste dal GDPR (Privacy);
  • effettuare la Valutazione d’Impatto (DPIA) ex art. 35 del GDPR;
  • prevedere nelle elaborande procedure che venga dato riscontro alla segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
  • fornire contestualmente a tutti gli interessati la informativa ex art. 13 GDPR in materia di protezione dei dati personali.

Adempimenti principali in materia di trasparenza:

  • condividere informazioni chiare ed accessibili in merito alle procedure, al canale individuato e ai presupposti per procedere con la segnalazione interna;
  • condividere informazioni chiare ed accessibili in merito alle procedure e ai presupposti per effettuare segnalazioni esterne;
  • assicurarsi che dette informazioni siano rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili anche ai soggetti legali all’azienda che però non frequentano abitualmente il luogo di lavoro;
  • garantire che dette informazioni vengano pubblicate nel sito web dell’azienda nel caso in cui la stessa ne possieda uno;
  •  comunicare al segnalante la presa in carico della segnalazione, mediante “avviso di ricevimento” da rilasciare entro sette giorni dalla ricezione;

Sanzioni previste:

  •  fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC può comminare sanzioni amministrative pecuniarie fino a euro 50.000, nei seguenti cari:
  • non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute,
  • non sono stati istituiti canali di segnalazione,
  • non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni,
  • l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste dal decreto,
  • la segnalazione è stata ostacolata o vi è stato un tentativo in tal senso;
  • è stato violato l’obbligo di riservatezza.
  • sono state commesse ritorsioni.
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Sicurezza 231 Corsi

Registrazione dell’avvenuto addestramento ex art. 37 D.Lgs 81/2008

Come noto, con la Legge n. 215 del 17.12.2021, sono state emanate specifiche norme riguardanti anche la sicurezza sul lavoro.

Più nel dettaglio, tra i vari interventi posti in essere, è stato modificato l’art. 37 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 che prevede che l’addestramento:

  • deve essere effettuato da una persona esperta e sul luogo di lavoro;
  • consisterà nella prova pratica, per l’uso corretto ed in sicurezza delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
  • consisterà, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

Tutti gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati su un apposito registro anche informatizzato”.

Tale obbligo si applica in occasione

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

L’inadempimento a tali obblighi configura reato e le relative omissioni sono punite come segue:

Mancato addestramento sulle attrezzature o macchine (art. 71 c. 7):arresto da tre a sei mesi o ammenda da €3.071,27 a €7.862,44
Mancato addestramento sui DPI (art. 77 c. 5)arresto da tre a sei mesi o ammenda da €3.071,27 a €7.862,44
Mancato addestramento sulle sostanze chimiche pericolose (art. 227 c. 2)arresto fino a sei mesi o ammenda da €2.457,02 a €4.914,03
Mancato adempimento del punto 3 dell’Allegato I; mancata formazione ed addestramentosospensione dell’attività del lavoratore fino al completamento dell’addestramento oltre a €300,00 per ciascun lavoratore interessato

Si allega alla presente In un fac-simile che potrà essere utilizzato direttamente per documentare tali attività.

Allegati:

VERBALE DI ADDESTRAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08

Nome e cognome del Lavoratore:
Mansione:Reparto:
L’addestramento specifico teorico-pratico, con riguardo alla salute e sicurezza sul lavoro, è avvenuto in occasione:  della costituzione rapporto di lavoro o inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro;  del trasferimento o cambio mansione;  dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose
Addestramento effettuato mediante affiancamento da parte della seguente persona esperta sul luogo di lavoro: Fornitore: (indicare ditta e nominativo): _________________________  Lavoratore Esperto (nome e cognome): _________________________  Preposto: (nome e cognome): _________________________________  Altro: ____________________________________________________
L’addestramento è consistito nella prova pratica per l’uso corretto ed in sicurezza delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza, con particolare riferimento a:   Utilizzo della Attrezzatura – macchina – Impianto _____________________________________________   Utilizzo delle sostanze chimiche pericolose __________________________________________________   Utilizzo DPC e/o DPI di terza categoria/ otoprotettori __________________________________________   Svolgimento delle operazioni (procedure) di__________________________________________________   Altro (specificare) ______________________________________________________________________  
          Informazioni ed istruzioni fornite al lavoratore nel corso dell’addestramento:       Istruzioni  Schede di sicurezza (sostanze chimiche;…):____________________ Presidi di sicurezza presenti sulle attrezzature (allarmi; interruttori;…) Segnaletica di salute, sicurezza e emergenza:___________________ Utilizzo corretto ed in sicurezza delle attrezzature fornite Istruzioni specifiche (specificare di seguito): ___________________ __________________________________________________________  
    Dispositivi di protezioneRischi correlati ai DPI forniti. DPI in dotazione: _________________________________________  Procedura di richiesta di sostituzione/integrazione dei DPI  e adeguata  degli stessi:________________________________________________ Modalità di utilizzo dei DPI:________________________________ __________________________________________________________  
L’addestramento è iniziato    in data_____________ e                             è terminato in data_____________ per un totale di ore_____________
VALUTAZIONE La persona esperta che ha svolto l’addestramento / il Preposto, all’esito dell’addestramento consistito nella prova pratica nonché nell’esercitazione applicata, hanno ritenuto che il lavoratore, rispetto allo svolgimento della mansione oggetto dell’addestramento, sia:  idoneo  non idoneo  
Osservazioni _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________  
Luogo e Data:
Persona Esperta addestratore (nome, cognome, firma) __________________  Preposto (nome, cognome, firma) ____________________Lavoratore (nome, cognome, firma) ____________________Datore di Lavoro (Timbro e firma) ____________________

REGISTRO ADDESTRAMENTO

Datore di lavoro:_______________

Lavoratore addestratoPersona esperta che ha proceduto all’addestramentoAddestramento iniziato in dataAddestramento concluso in dataPer un totale di oreAttività svoltaNote
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
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Privacy Sicurezza

Rientro al lavoro: modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

in data 31.12.2022, è stata emanata la Circolare del Ministero della Salute n.51961.

Tale Circolare riduce la durata dell’isolamento in caso di malattia semplificando le modalità di conclusione e modifica le modalità di autosorveglianza, in caso di contatti stretti con un soggetto confermato positivo al Covid 19.

Più nel dettaglio,

l’isolamento di 5 giorni è previsto:

  • per le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS- CoV-2 (purché senza sintomi da almeno 2 giorni); per terminare l’isolamento non è necessario effettuare alcun test antigenico o molecolare; l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni se si rimane sempre asintomatici, ma in questo caso è necessario un test molecolare o antigenico negativo effettuato presso una struttura sanitaria o in farmacia;
  • per i soggetti che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei sette giorni precedenti all’accertamento della positività, se asintomatici da almeno due giorni, ma per loro è necessario un test antigenico o molecolare negativo.

È obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

L’autosorveglianza di 5 giorni è prevista:

  • –per coloro che hanno avuto contatti stretti con persone positive al COVID19; tali soggetti hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 in ambienti chiusi e in occasioni di assembramento.

La circolare del Ministero della Salute regola anche l’isolamento e l’autosorveglianza per gli operatori sanitari.

Nuove regole per il rientro dei lavoratori dopo malattia da Covid 19

  • Non vi è più l’obbligo di avere un test negativo per uscire dall’isolamento per chi sia affetto da Covid 19 (cfr art. 7-quater L. 199 del 30 dicembre 2022 che ha modificato l’art. 4 del D.Lgs. n. 24/2022).
  • Per il rientro del lavoratore dopo il contagio da Covid 19 sono, pertanto, previsti 5 giorni di isolamento con rientro al lavoro senza test negativo, ma con autosorveglianza con mascherina FFP2[1].

[1] Tale modifica aggiorna anche la previsione contenuta nel Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro di data 30.06.2022che rinvia al D.Lgs n. 24/2022

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Sicurezza

Riunione 4 novembre 2022. Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro di data 30.06.2022.

A seguito della riunione del 4 novembre 2022 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e i Rappresentanti delle Parti Sociali, non è stata decisa alcuna proroga ufficiale del Protocollo condiviso dd. 30.06.2022 (proroga eventuale che avrebbe dovuto pervenire entro il termine del 31.10.2022, data prevista per una possibile rivisitazione dei contenuti da parte di Governo e Parti Sociali, nel caso in cui fossero intervenute modifiche al quadro epidemiologico).

D’altro canto, però, non è nemmeno pervenuta alcuna conferma della scadenza delle misure contenute in tale Protocollo Condiviso né delle leggi che ne giustificano l’adozione, nel rispetto del principio di massima precauzione contenuto nell’art. 2087 cc.

Per chiarire, tra le “leggi che ne giustificano l’adozione”, l’art. 29 bis della Legge n. 40/2020 di conversione del DL 8 aprile 2020 stabilisce che “…ai  fini  della  tutela  contro  il  rischio  di  contagio  da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice  civile  mediante  l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per  il contrasto  e  il  contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro,  sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le  parti  sociali,  e  successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee  guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, nonché’ mediante l’adozione e il mantenimento  delle  misure  ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale…”.

Pertanto, in via cautelativa, è opportuno continuare ad applicare tali misure contenute nel Protocollo Condiviso dd. 30.06.2022, anche in assenza di una specifica e puntuale conferma della proroga del Protocollo Condiviso, in attesa di una presa di posizione precisa da parte dell’attuale Governo.

Nelle more, alla luce di quanto sopra esposto, riteniamo importante sottolineare alcuni aspetti della vicenda:

•             Con la fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, è cessato l’obbligo di mantenere il Protocollo per l’esercizio delle attività di impresa e pertanto il Protocollo nella versione 30 giugno 2022 mantiene la caratteristica di volontarietà nel rispetto del principio di precauzione richiamato dall’art 2087 del C.C. e in accordo con la norma di tutela il datore di lavoro, contenuta nell’art. 29-bis introdotto dalla L. n. 40/2020.

•             Da segnalare anche la recente pronuncia della Corte Costituzionale con Sentenza n. 127 del 26 maggio 2022 che ha definito il COVID come virus ubiquitario, “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque, quali siano lo stile di vita e le condizioni personali e sociali. Innanzi a tali presupposti, la misura predisposta dal legislatore concerne quindi una vasta ed indeterminata platea di persone”.

•             Secondo tale interpretazione, la qualificazione del COVID come evento infortunistico correlabile all’ambiente di lavoro potrebbe essere ritenuta superata. Il virus SARS-CoV- 2/COVID-19, pertanto, rappresenterebbe un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Infatti, il Protocollo Condiviso dd. 30.06.2022 contiene misure che seguono la logica della precauzione ed attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

•             Il Protocollo 30 giugno 2022 è, pertanto, da considerarsi una linea guida sulla base della quale le aziende devono aggiornare i propri protocolli, da integrare con altre eventuali misure equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, tenuto anche conto della valutazione congiunta del R.S.P.P. e del M.C.

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Privacy Privacy

Siti Web che utilizzano Google Analytics

La presente è rivolta a tutte le aziende che per i loro siti web utilizzano Google Analytics.

Come già noto ad alcuni di Voi, il 9 giugno 2022 è stato adottato dal Garante Privacy italiano un provvedimento sullo strumento “Google Analytics”.

Questo provvedimento, di fatto, dichiara l’utilizzo di Google Analytics illegittimo “di default” (ossia se utilizzato senza l’applicazione di misure supplementari – fondamentalmente tecniche ed organizzative – adeguate), in quanto trasferirebbe una serie di dati personali degli utenti che accedono ai siti web (tra cui l’indirizzo IP) a Google LCC negli Stati Uniti, pertanto ad un’azienda operante in un paese privo di una legislazione in linea con il GDPR (ricordo che una sentenza della Commissione Europea del 2020 aveva già dichiarato non conforme il “Privacy Shield” statunitense al GDPR europeo).

Tra le criticità legate al trasferimento dei dati negli USA tramite Google Analytics, vi è in particolare quella legata al fatto che alle autorità pubbliche americane sarebbe concesso di accedere ai dati personali degli utenti europei in assenza di idonee garanzie.

Il provvedimento del Garante italiano non è un caso isolato, ma si allinea a quelli di altre Authority europee (in particolare Garante Austriaco e francese) che si erano già espresse nei mesi scorsi sulla legittimità dell’utilizzo dei Google Analytics.

I rischi di un mancato intervento sono di diversa natura, e vanno dalla gestione di reclami degli interessati/utenti dei siti web del Gruppo, a sanzioni del Garante privacy a seguito di controlli a campione, a perdita di reputazione (i provvedimenti sanzionatori del Garante sono pubblici, e vengono riportati e/o commentati sui social o in testate giornalistiche anche online).

In un comunicato stampa di qualche giorno successivo rispetto al provvedimento sopra citato del 09.06.2022, il Garante ha concesso un termine di 90 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento per conformarsi (quindi fino al 7 settembre 2022). Successivamente procederà a verifiche ispettive a campione presso i titolari del trattamento.

Pertanto, la soluzione da adottare per rendere compliance il sito web aziendale potrebbe essere la seguente:

a) ove presente, rimuovere immediatamente Google Analytics da tutti i siti web aziendali;

b) una volta rimosso, utilizzare un servizio di analytics di fornitori alternativi che operino in Europa e garantiscano la conservazione dei dati degli utenti in Europa;

c) provvedere con l’adeguamento delle policy sulla privacy (in particolare la parte relativa ai cookie) presenti sui siti web.

La Adriaflor srl rimane a disposizione per fornire consulenza anche in merito all’adozione del rimedio sopra indicato ovvero per fornire consulenza in merito all’adozione di rimedi alternativi (quindi vincolati all’applicazione di misure tecnico-organizzative supplementari).