Categorie
Privacy Privacy

Siti Web che utilizzano Google Analytics

La presente è rivolta a tutte le aziende che per i loro siti web utilizzano Google Analytics.

Come già noto ad alcuni di Voi, il 9 giugno 2022 è stato adottato dal Garante Privacy italiano un provvedimento sullo strumento “Google Analytics”.

Questo provvedimento, di fatto, dichiara l’utilizzo di Google Analytics illegittimo “di default” (ossia se utilizzato senza l’applicazione di misure supplementari – fondamentalmente tecniche ed organizzative – adeguate), in quanto trasferirebbe una serie di dati personali degli utenti che accedono ai siti web (tra cui l’indirizzo IP) a Google LCC negli Stati Uniti, pertanto ad un’azienda operante in un paese privo di una legislazione in linea con il GDPR (ricordo che una sentenza della Commissione Europea del 2020 aveva già dichiarato non conforme il “Privacy Shield” statunitense al GDPR europeo).

Tra le criticità legate al trasferimento dei dati negli USA tramite Google Analytics, vi è in particolare quella legata al fatto che alle autorità pubbliche americane sarebbe concesso di accedere ai dati personali degli utenti europei in assenza di idonee garanzie.

Il provvedimento del Garante italiano non è un caso isolato, ma si allinea a quelli di altre Authority europee (in particolare Garante Austriaco e francese) che si erano già espresse nei mesi scorsi sulla legittimità dell’utilizzo dei Google Analytics.

I rischi di un mancato intervento sono di diversa natura, e vanno dalla gestione di reclami degli interessati/utenti dei siti web del Gruppo, a sanzioni del Garante privacy a seguito di controlli a campione, a perdita di reputazione (i provvedimenti sanzionatori del Garante sono pubblici, e vengono riportati e/o commentati sui social o in testate giornalistiche anche online).

In un comunicato stampa di qualche giorno successivo rispetto al provvedimento sopra citato del 09.06.2022, il Garante ha concesso un termine di 90 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento per conformarsi (quindi fino al 7 settembre 2022). Successivamente procederà a verifiche ispettive a campione presso i titolari del trattamento.

Pertanto, la soluzione da adottare per rendere compliance il sito web aziendale potrebbe essere la seguente:

a) ove presente, rimuovere immediatamente Google Analytics da tutti i siti web aziendali;

b) una volta rimosso, utilizzare un servizio di analytics di fornitori alternativi che operino in Europa e garantiscano la conservazione dei dati degli utenti in Europa;

c) provvedere con l’adeguamento delle policy sulla privacy (in particolare la parte relativa ai cookie) presenti sui siti web.

La Adriaflor srl rimane a disposizione per fornire consulenza anche in merito all’adozione del rimedio sopra indicato ovvero per fornire consulenza in merito all’adozione di rimedi alternativi (quindi vincolati all’applicazione di misure tecnico-organizzative supplementari).

Categorie
Senza categoria Sicurezza

Protocollo condiviso dd. 30.06.2022 di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro

In data 30.06.2022 è stato siglato il Protocollo di cui sopra che rimarrà in vigore sino al 31.10.2022.

Di seguito vengono riportate le novità di maggior rilievo che integrano le esistenti previsioni normative in materia Covid 19.

Va da sé che, pur essendo venuto meno l’obbligo delle mascherine per i lavoratori nei luoghi di lavoro in determinate circostanze e ricorrendone i presupposti di legge, ciascun datore di lavoro potrà valutare nella propria azienda l’opportunità di dare attuazione a specifiche disposizioni migliorative a tutela della salute ed al fine di prevenire o limitare il contagio.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

                                                                                                                                                             Adriaflor S.r.l.


SINTESI DELLE NOVITA’ DI MAGGIOR RILIEVO INTRODOTTE IN DATA 30.06.2022 RELATIVE AL

PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

1. INFORMAZIONE

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

– la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);

– l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;

– l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il datore di lavoro fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

2. MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

3. GESTIONE DEGLI APPALTI

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.

L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Fermi gli obblighi di legge già previsti (D.L. 52/2021 D.L. 68/2022,…), l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della

prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.

Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).

Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Fermo quanto previsto dalla normativa vigente (D.L 24/2022), nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.

La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV2/COVID-19.

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del D.L. 34/2020 e s.m.i., la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022, ai fini della tutela dei lavoratori fragili.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

11. LAVORO AGILE

Le Parti sociali auspicano che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020 e s.m.i.

12. LAVORATORI FRAGILI

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili. Le Parti sociali auspicano che vengano prorogate ulteriormente le disposizioni in materia di tutele per i lavoratori fragili.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

Sono costituiti nelle aziende i Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Categorie
Sicurezza

Estensione della validità del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali in data 06.04.2021

In data 04.04.2022 il governo ha ribadito la linea della prudenza prorogando la validità del Protocollo in oggetto di data 04.04.2021 sino al 30 giugno 2022.

In particolare, tra le varie misure prorogate contenute in tale Protocollo relativo ai luoghi di lavoro, si segnala l’uso obbligatorio delle mascherine “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto”.

Per maggiore chiarezza espositiva si riporta in allegato il testo integrale del Protocollo.

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto

e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19

negli ambienti di lavoro

__________

6 aprile 2021

Oggi, 6 aprile 2021, è stato sottoscritto – all’esito di un approfondito confronto in

videoconferenza – il presente “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo

confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma

1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in

relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra

organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del

Protocollo.

Premessa

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del

SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi

sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14

marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

Il presente Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati

dal Governo e, da ultimo, del dPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal

Ministero della salute. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare

le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-

2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni

che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata

attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la

sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Pertanto, le Parti convengono sul possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la

conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle

imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del

luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile o da remoto e agli

ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le Parti intendono favorire il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia

di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione

temporanea delle attività.

In questa prospettiva continueranno a risultare utili, per la rarefazione delle presenze

dentro i luoghi di lavoro, le misure straordinarie finora adottate dal Governo, in particolare

in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessità di aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 che

preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le

rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le

rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni

misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle

persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della

specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO

E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-

2/COVID-19

In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il

presente Protocollo condiviso ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate,

finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure

precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale

occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene,

quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni

del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del

virus SARS-CoV-2/COVID-19

e premesso che

il dPCM in data 2 marzo 2021 prevede misure restrittive nell’intero territorio nazionale,

specifiche per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID–19 e che per le attività di

produzione tali misure raccomandano:

• il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte

dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 (Lavoro agile) del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

nonché di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato dPCM 2 marzo

2021;

• che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile,

ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

• che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri

strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

• che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

• che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di

utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa,

protocolli e linee guida vigenti;

• che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche

utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

• che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e

commerciali rispettino i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-

19 negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del

COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti

sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della

diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20

marzo 2020;

e ritenuto, altresì, opportuno:

• garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per

le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza,

nonché per quelle non sospese;

• raccomandare, in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo

gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

• assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno

un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi

vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di

ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla

situazione emergenziale;

• favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e

sindacali;

si stabilisce che

le imprese adottano il presente Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei

propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri e applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate –

da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria

organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare

la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente

di lavoro.

1.INFORMAZIONE

• L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori

e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o

affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali,

appositi depliants informativi.

• In particolare, le informazioni riguardano

o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre

37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di

famiglia e l’autorità sanitaria;

o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o

di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di

pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio

o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in

cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di

famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di

lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di

sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti

corretti sul piano dell’igiene);

o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di

lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante

l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad

adeguata distanza dalle persone presenti.

L’azienda fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti

lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale

deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni

possibile forma di diffusione del contagio.

Laddove il presente Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta

salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti

di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di

diversa tipologia.

2.MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al

controllo della temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai

37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale

condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno

momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già

dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma

dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e

seguire le sue indicazioni.

• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso

in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve

avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato

acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario

a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati

personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita

anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la

prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e con riferimento alla base giuridica può essere indicata

l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 30, comma 1, lettera c), del

dPCM 2 marzo 2021 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello

stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo

organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda

che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non

devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte

dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al

COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali

da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore

comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati

positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi

febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga

da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2.

• Per questi casi si fa riferimento alla normativa di seguito richiamata e alle successive,

ulteriori disposizioni che potranno essere adottate in materia:

o agli articoli 14, comma 1, e 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

o all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

o all’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

o all’articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.

• La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19

avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del

Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I

lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo

dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in

struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

• Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente

colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive

specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di

lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente,

ove presente.

• Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di

contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui

all’Allegato IX al dPCM vigente.

2Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza

di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), si ricorda di prestare

attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento

dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i

dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Ad esempio, se

si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), occorre astenersi

dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla

provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle

specificità dei luoghi.

3.MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

• Per l’accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita,

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni

di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri

mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie

attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà

attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi

igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e

garantire una adeguata pulizia giornaliera.

• Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario

l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi

dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai

locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.

• Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, va garantita e

rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare

mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio

(distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).

• Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono

organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree

produttive.

• In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito

produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che

risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare

immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi

dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili

all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente

in materia di trattamento dei dati personali.

• L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa

informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i

lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel

perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4.PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

• L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con

la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

• Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali,

si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della

circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonché alla loro

ventilazione.

• Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere,

schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti

produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

• L’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute, può

organizzare, secondo le modalità ritenute più opportune, interventi

particolari/periodici di pulizia anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali.

• Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati

casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario

prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle

postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della citata circolare del Ministero

della salute 5443 del 22 febbraio 2020.

5.PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

• E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni

igieniche, in particolare per le mani.

• L’azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani.

• E’ favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le

indicazioni dell’OMS

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

• E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

• I detergenti per le mani, di cui sopra, devono essere accessibili a tutti i lavoratori

anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati

nel presente Protocollo di regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del

perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo

razionale – come peraltro sottolineato dall’Organizzazione mondiale della sanità

(OMS) – secondo la disciplina vigente.

• Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo

74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche”

di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato

dall’articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di

condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque

obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione

individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte

in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo

2021.

• Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di

lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle

diverse attività dell’azienda, si adotteranno DPI idonei.

7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE

FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli

spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali,

di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della

distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

• Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli

spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli

indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi

detergenti, dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8.ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO

AGILE E DA REMOTO, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

Con riferimento a quanto previsto dal dPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente

al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a

riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze

sindacali aziendali:

• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli

dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto;

• procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;

• assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con

l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e

riconoscibili;

• utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere

svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.

Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la

possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso

anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli

ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore)

generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della

retribuzione.

Nel caso in cui l’utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di

ferie arretrati e non ancora fruiti.

In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in

collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse

tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi

di destinazione.

Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva

ripresa delle attività, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la

necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e

alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro

e delle pause).

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione

degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi

aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o

attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo

transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale

riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere

individuate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di

lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero soluzioni analoghe.

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il

distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di

lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità degli orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali, anche in relazione agli spostamenti per

raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento

all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di

trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo

l’uso del mezzo privato o di navette.

9.GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile

contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

• Dove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi

locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

10.SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

• Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate

dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza,

dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno

essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o

dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e

areazione dei locali.

• Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,

anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono

consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021,

gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda

esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate

dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione

civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di

attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario,

nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti

normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del

rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di

prevenzione» pubblicato dall’INAIL. E’ comunque possibile, qualora

l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche

per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

11.GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

• Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura

corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali

quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà

procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello

degli altri presenti, dai locali; l’azienda procede immediatamente ad avvertire le

autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla

Regione o dal Ministero della salute.

• II lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato – ove già non

lo fosse – di mascherina chirurgica.

• L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali

“contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva

al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti

stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni

dell’Autorità sanitaria.

12.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire, rispettando le misure igieniche contenute

nelle indicazioni del Ministero della salute (cd. decalogo).

• La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di

carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del

contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può

fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria

deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste,

a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche

raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa

valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico

nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute

del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.

• Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST

nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di

contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

• Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai

sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili

secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della

salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel

rispetto della riservatezza.

• Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi

e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di

testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del

virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento

epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del

Ministero della salute dell’8 gennaio 2021.

• Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per

l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato

positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le

necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così

come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è

opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e

protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento

del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.

• La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19

avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo

dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC

effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n.

81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro

a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni

continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili

specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

13.AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

• È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole

contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle

rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

• Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni

sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito,

un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la

sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti

delle Parti sociali.

• Per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale

o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il

coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali

coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-

2/COVID-19.

* * * * *

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

Commissario Straordinario emergenza Covid

INAIL

CGIL

CISL

UIL

UGL

CONFSAL

CISAL

CONFINDUSTRIA

CONFAPI

CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia

CONFESERCENTI

CONFARTIGIANATO

CNA

CASARTIGIANI

ALLEANZA COOPERATIVE

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI

CIA

CONFSERVIZI

FEDERDISTRIBUZIONE

CONFPROFESSIONI

CONFIMI INDUSTRIA

CONFETRA

ADESIONI SUCCESSIVE

COPAGRI

UNIMPRESA

CLAAI

CSE

Categorie
Senza categoria

Fine stato di emergenza

Cervignano del Friuli, 29 aprile 2022

Oggetto: Novità alla luce della fine dello stato emergenziale

La presente per comunicare che con il primo maggio 2022 è venuto meno lo stato di emergenza dovuto al COVID-19.

Pertanto:

Viene meno l’obbligo di certificazioni verdi (Green pass base e Green pass rafforzato), per tutte le attività in cui finora era richiesto, per esempio per entrare in bar e ristoranti, utilizzare i mezzi pubblici a lunga percorrenza e accedere a piscine, palestre o discoteche.

Rimane, fino al prossimo 31 dicembre, l’obbligo di esibizione del Green Pass rafforzato, ottenibile solo con la vaccinazione contro il coronavirus o con la guarigione dal COVID-19, per le visite alle strutture sanitarie (es. RSA, ospedale, etc.).

Viene meno l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), tranne che per alcuni casi, previsti dall’ordinanza del Ministero della Salute di data 28 aprile 2022. Questa prevede, fino al prossimo 15 giugno che:

sarà ancora obbligatorio indossare le mascherine FFP2 sui mezzi pubblici, a scuola, nei cinema e nei teatri al chiuso, e agli eventi sportivi nei palazzetti.

fino al 15 giugno sarà obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 sui trasporti a lunga percorrenza (come aerei, treni, navi e traghetti) e anche sui mezzi di trasporto locali, su quelli dedicati al trasporto scolastico e sugli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente. Le FFP2 serviranno anche per accedere a cinema, teatri e sale da concerti, e per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. Basteranno invece le mascherine chirurgiche per i lavoratori, i pazienti e i visitatori degli ospedali e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, incluse le residenze sanitarie assistenziali (RSA).

Le mascherine non sono più obbligatorie per accedere al bar e al ristorante, in tutti i negozi (compresi i supermercati) e nella maggior parte dei posti di lavoro pubblici o privati, dove rimane comunque una raccomandazione a usarle.

Con l’eccezione degli operatori sanitari, la nuova ordinanza non obbliga a indossare la mascherina sul posto di lavoro e negli altri luoghi al chiuso, dove comunque la raccomanda.

Categorie
News 231 Formazione Norme ISO Progettazione Sicurezza

OT 23 2022

Cervignano del Friuli, 18 febbraio 2022

Oggetto: supporto nel raggiungimento di migliorie per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione OT23 (già OT24).

Con la presente Vi ricordiamo che, l’INAIL, come ogni anno, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro realizzato nel 2021, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza in modalità telematica entro il termine del 28 febbraio 2022 unitamente alla documentazione probante.

L’attività di supporto prevede:
a. l’analisi della situazione aziendale per verificare la possibilità di accedere alla procedura di riduzione del tasso INAIL;
b. la presentazione della domanda.
Decorsi i primi due anni dall’inizio dell’attività, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinato in relazione al numero dei lavoratori/anno del triennio della PAT (Posizione Assicurativa Aziendale) come segue:
lavoratori/anno del triennio della PAT riduzione
fino a 10 28%
da 10,01 a 50 18%
da 50,01 a 200 10%
oltre 200 5%
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Alcuni esempi:
1) L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo uno dei seguenti interventi:


• UNI ISO 45001:2018;
• un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014.
In tal caso l’azienda potrà ottenere con un solo intervento un punteggio pari a 100 che le darà accesso alla riduzione Tasso Medio di Tariffa.

2) L’azienda ha adottato delle migliorie in merito alla salute e sicurezza sul lavoro applicando più interventi:


• L’azienda ha presentato alla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. una nuova buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v) del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) che è stata validata nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda
• L’azienda adotta un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati;

Cogliamo l’occasione per sottolineare che la sola adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex D.lgs. 231/2001 permette di accedere alla riduzione del tasso INAL.
A tal proposito ricordiamo che la società Adriaflor Srl è specializzata nella costruzione di tali Modelli 231, nell’assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei sistemi certificati di gestione nonché in materia ambientale e Privacy.

A disposizione per ogni chiarimento.

Categorie
Progettazione 231 News Sicurezza

BANDO Isi 2021

Cervignano del Friuli, 18 febbraio 2022

Oggetto: supporto nel raggiungimento del punteggio richiesto per partecipare al Bando Isi 2021.

Con la presente Vi ricordiamo che l’INAIL mette a disposizione 274 milioni euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l’asse 2, gli enti del terzo settore.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
• Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
• Progetti (es. riduzione rischio infortunistico, rumore, chimico, biologico, incendio…) per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
• Progetti (es. adozione di misure innovative, soluzione per l’abbattimento delle emissioni, riduzione del rischio rumore…) per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.
L’importo massimo erogabile è di 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3, di 50.000 euro per i progetti appartenenti all’asse 4 e di 60.000 euro per i progetti appartenenti all’asse 5.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata al bando Isi 2021, dal 26 febbraio 2022.
L’azienda deve presentare un’apposita istanza in modalità telematica unitamente alla documentazione probante.
L’attività di supporto prevede:
a) l’analisi della situazione aziendale per verificare la possibilità di accedere alla procedura;
b) la presentazione della domanda.
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 120.
Riportiamo di seguito alcuni esempi con la precisazione che il punteggio di partenza assegnato all’azienda dipende dalle sue dimensioni e dal settore in cui opera:

1) L’azienda:

a. ha adottato un sistema di riduzione del rischio chimico, (+80 punti);
b. ha elaborato il progetto condividendolo con due o più parti sociali (di cui una almeno una di rappresentanza della azienda e una di rappresentanza dei lavoratori) (+10 punti);
c. ha elaborato il progetto che prevede l’adozione di una delle buone prassi ex art. 2 co. 1 lett v) D.lgs. 81/2008 selezionate ai fini dell’avviso (+5 punti).

2) L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo i seguenti punti:

a. UNI ISO 45001:2018; (+90 punti);
b. il progetto è condiviso con due o più parti sociali (di cui una almeno una di rappresentanza della azienda e una di rappresentanza dei lavoratori) (+10 punti);
c. il progetto prevede l’adozione di una delle buone prassi ex art. 2 co. 1 lett v) D.lgs. 81/2008 selezionate ai fini dell’avviso (+5 punti).

Cogliamo l’occasione per sottolineare che l’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ex D.lgs. 231/2001 permette di partecipare al bando Isi 2021.
A tal proposito ricordiamo che la società Adriaflor Srl è specializzata nella costruzione di tali Modelli 231, nell’assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei sistemi certificati di gestione nonché in materia ambientale e Privacy.

A disposizione per ogni chiarimento.

Categorie
News Sicurezza

Estensione Super Green Pass e modalità quarantena

Cervignano del Friuli, 8 gennaio 2022

Oggetto: Novità in merito al Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro.

La presente per comunicare che, in data 31.12.2021, è entrato in vigore il DL 30.12.2021 n. 229 e, in data 10.01.2022, è entrato in vigore il DL 07.01.2022 n. 1.

Di seguito vengono riportate le novità di maggior rilievo entrate in vigore con i citati Decreti Legge, novità che integrano le esistenti previsioni normative in materia Covid 19.

• L’art. 1 del DL 33/2020, così come modificato dal DL 30.12.2021 n. 229, prevede quanto segue:
La misura della quarantena precauzionale (di cui al comma 7) non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. A tali soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto…omissis…
Con circolare del Ministero della salute (di data 30.12.2021) sono definite le modalità attuative della quarantena (commi 6 e 7 del DL. 33 del 2020) …omissis… La cessazione della quarantena (commi 6 e 7) o dell’auto-sorveglianza (comma 7-bis) consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

• Il DL 07.01.2022 n.1 prevede, tra gli altri, quanto segue.
L’estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni, salvo non sussista accertato pericolo per la salute.
L’estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro. Dal 15 febbraio 2022 ai lavoratori pubblici e privati ultracinquantenni (così come meglio individuati dall’art. 1 del DL 1/22) si applica l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater del DL 44/2021 convertito con la L 76/2021, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale. Tali soggetti devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, cioè di a) avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della terza dose (booster); b) avvenuta guarigione da COVID-19; c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Permangono sostanzialmente i precedenti obblighi a carico del datore di lavoro, tra i quali:
1. verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 (estensione dell’obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni) per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021 (es. mediante l’app Verifica C19…).
2. I lavoratori nel caso in cui comunichino di essere sprovvisti di certificazione verde o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della detta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021. È vietato l’accesso dei lavoratori sprovvisti di certificazione verde ai luoghi di lavoro.

L’art. 9 bis, così come modificato dal DL 1/22, prevede, tra gli altri, che l’accesso ai servizi alla persona, a partire dal 20.01.2022, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle Certificazioni Verdi di cui all’art. 9 co 2 (Green Pass Base e Rafforzato).

MODALITA’ DI QUARANTENA

La circolare del 30.12.2021 del Ministero della Salute ha previsto quanto segue in merito alle modalità di effettuazione della quarantena:

Modalità

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) Soggetti asintomatici che:

  • abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni all’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
    E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

4) Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Per contatto a BASSO RISCHIO, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:


-una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
-una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
-tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
-un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Isolamento


Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Categorie
231 News

231

Cervignano del Friuli

Oggetto: Adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e controllo, ex D.lgs. 231/2001 attività finanziabile.

Al fine di specificare più nel dettaglio i vantaggi nell’adozione del Modello in oggetto, in primo luogo si ricorda che la norma prevede anche la possibilità dell’esclusione, totale o parziale, della responsabilità dell’ente (inteso come Azienda, Impresa, Società), se esso ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e che l’Ente (azienda, impresa, società…), se non adotta il Modello 231, rischia le seguenti sanzioni:
– INTERDITTIVE Interdizione dall’esercizio dell’attività; Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni; Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi Qualora l’ente dovesse essere ritenuto responsabile verrà applicata anche una sanzione pecuniaria
– PECUNIARIE La sanzione pecuniaria è determinata dal Giudice attraverso un sistema basato su quote. L’importo di una quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. La sanzione pecuniaria viene applicata in un numero non inferiore a 100 quote (€ 25.800,00) né superiore a 1000 quote (€ 1.549.000,00).

Vi sono poi seguenti ulteriori principali vantaggi derivanti dall’adozione di un M.O.G.C.
• Riduzione indice infortunistico (-33% settore edile; -26% settore chimico; -64% settore tessile; – 13% settore trasporti; – 27% in termini generali).
• Riduzione costi da infortunio (perdita di produzione; danni alle strutture e macchinari; formazione personale sostitutivo; aumento premio assicurativo; spese legali; franchigia assicurativa; danni d’immagine; insoddisfazione dei clienti; calo del morale e senso di appartenenza del personale; ecc.).
• Riduzione o non applicazione delle sanzioni interdittive previste dal D.lgs. 231/2001 per le aziende che non hanno adottato un M.O.G.C..
• Sconto premio INAIL (OT23 – ex OT24).

Al fine di dare uno slancio allo sviluppo della sicurezza, l’INAIL offre due servizi per sostenere gli investimenti in materia di prevenzione:
o Il sostegno economico alle aziende;
o lo sconto del premio INAIL (mediante la presentazione del OT 23).
L’INAIL offre la possibilità di ridurre il premio annuale alle imprese virtuose che hanno effettuato interventi volti a migliorare la sicurezza sul lavoro, mediante lo sconto denominato “oscillazione per prevenzione OT23“.
In particolare, possono usufruire della riduzione del premio Inail tutte le aziende:
 in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa;
 in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti);
 che hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione.
L’oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL; la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
≈ 28% fino a 10 lavoratori/anno;
≈ 18% da 11 a 50 lavoratori/anno;
≈ 10% da 51 a 100 lavoratori/anno;
≈ 5% oltre i 200 lavoratori/anno.

L’ADOZIONE DI UN M.O.G.C. È, AD OGGI, SUFFICIENTE PER POTER PRESENTARE LA DOMANDA CON IL MODELLO OT 23 E RICHIEDERE LA RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL.
L’attuazione di tale Modello comporta, altresì, l’aumento del punteggio del RATING DI LEGALITA’ con conseguente raggiungimento di livelli più elevati di Rating che si traducono in benefici concreti nei rapporti con gli Istituti di Credito, nei rapporti con la P.A., nonché per la partecipazione ad eventuali appalti.